Page 54 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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                   1. Le ragioni dell’ulteriore intervento su   Il  tutto  lasciando  fin  da  ora  intravvedere
                      una normativa alquanto travagliata       questioni di non facile gestione da parte, ancora
                                                               una volta, tanto delle stazioni appaltanti, incluse
               Al  riguardo  occorre  muovere  dal  fatto  che   quelle  operanti  nei  cosiddetti  settori  speciali
               l’articolo 119 del codice costituisce, di suo, una   (in virtù  del richiamo  all’articolo 119  operato
               delle disposizioni  più travagliate e  nevralgiche   dal  successivo  141,  quanto  delle  imprese;  e
               nel quadro generale della disciplina dei contratti   ciò tanto  sul piano  procedurale  che  in termini
               pubblici.                                       di regolazione contrattuale  dei  rapporti  tra  gli
                                                               operatori economici.
               Nata  come  presidio verso  la capacità  della
               criminalità di infiltrare la spesa pubblica, giova
               ricordare i contrasti manifestatisi, nel tempo, a   2.  L’obbligo  di  riservare  non  meno  del
               livello comunitario anche in ordine all’idoneità,      20%  dei  subappalti  a  piccole  e
               rispetto  a  detta  funzione  deterrente,  delle       medie imprese.
               limitazioni  quantitative  di  utilizzo  dell’istituto
               previste  fin  dall’originario  concepimento  della   Venendo al merito delle singole novità introdotte,
               relativa  disciplina, vincoli attualmente  in   va anzitutto rilevato come il comma 2 dell’articolo
               gran  parte  superati  proprio  in  ragione  di detti   119  risulti integrato  da  una  disposizione  che
               contrasti,  così  come  l’eliminazione  di  quelli   impone  l’obbligo  di  assicurare  l’affidamento  di
               inerenti i corrispettivi da riconoscere per l’attività   una  quota  non  trascurabile  delle  prestazioni
               svolta ai subappaltatori  ed il  superamento    subappaltabili ad imprese medio piccole, quale
               del divieto assoluto  di subappalto  cosiddetto   misura di apertura e valorizzazione del tessuto
               “a  cascata”,  aspetto,  quest’ultimo,  che  pone   imprenditoriale  per  così  dire  minore,  per  lo
               problemi  non  secondari  di gestione  tanto  sul   meno in termini dimensionali.
               fronte della committenza pubblica che su quello
               degli operatori economici diretti affidatari della   Recita in tal senso il nuovo quinto periodo del
               commessa.                                       comma in questione che i contratti di subappalto
                                                               sono  stipulati, in  misura  non  inferiore  al  20
                                                               per  cento delle prestazioni subappaltabili,
                                                               con  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
                                                               dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato
                 Gli obiettivi del legislatore aprono          I.1.
                 nuovi fronti di impegno per stazioni
                appaltanti anche operanti nei settori          Gli  operatori  economici possono  indicare  nella
                         speciali, ed imprese.                 propria offerta una diversa soglia di affidamento
                                                               delle  prestazioni  che  si intende  subappaltare
                                                               alle piccole e medie imprese per ragioni legate
                                                               all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni
                                                               o al mercato di riferimento.


               Tanto  premesso,  gli aggiustamenti  della      Tale  previsione,  che  peraltro  si caratterizza
               disciplina del subappalto che qui si commentano,   per  una  certa  elasticità,  in  quanto  consente
               da  ultimo  intervenuti  a  seguito delle ulteriori   all’operatore  economico  di  indicare,  a
               esigenze di adattamento ad istanze provenienti   determinate  condizioni, una  soglia  diversa,
               dal mercato,  dagli operatori  economici e  dalla   purché  ciò risulti motivato,  pone  numerosi
               giurisprudenza,  proponendosi  di coniugare     interrogativi.
               l’ampliamento  dell’accesso  alla  fase  esecutiva
               degli appalti con  la  necessaria  garanzia  di   Il primo riguarda il fatto che, pur collocandosi in
               legalità,  tracciabilità, sicurezza del lavoro  e   linea con la disciplina euro-unitaria e con l’art.
               tutela dei lavoratori, aprono nuovi ed importanti,   30, comma 1, del Codice, laddove si afferma che
               quanto delicati, fronti di discussione.         l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici

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