Page 54 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Mediappalti Il Punto
1. Le ragioni dell’ulteriore intervento su Il tutto lasciando fin da ora intravvedere
una normativa alquanto travagliata questioni di non facile gestione da parte, ancora
una volta, tanto delle stazioni appaltanti, incluse
Al riguardo occorre muovere dal fatto che quelle operanti nei cosiddetti settori speciali
l’articolo 119 del codice costituisce, di suo, una (in virtù del richiamo all’articolo 119 operato
delle disposizioni più travagliate e nevralgiche dal successivo 141, quanto delle imprese; e
nel quadro generale della disciplina dei contratti ciò tanto sul piano procedurale che in termini
pubblici. di regolazione contrattuale dei rapporti tra gli
operatori economici.
Nata come presidio verso la capacità della
criminalità di infiltrare la spesa pubblica, giova
ricordare i contrasti manifestatisi, nel tempo, a 2. L’obbligo di riservare non meno del
livello comunitario anche in ordine all’idoneità, 20% dei subappalti a piccole e
rispetto a detta funzione deterrente, delle medie imprese.
limitazioni quantitative di utilizzo dell’istituto
previste fin dall’originario concepimento della Venendo al merito delle singole novità introdotte,
relativa disciplina, vincoli attualmente in va anzitutto rilevato come il comma 2 dell’articolo
gran parte superati proprio in ragione di detti 119 risulti integrato da una disposizione che
contrasti, così come l’eliminazione di quelli impone l’obbligo di assicurare l’affidamento di
inerenti i corrispettivi da riconoscere per l’attività una quota non trascurabile delle prestazioni
svolta ai subappaltatori ed il superamento subappaltabili ad imprese medio piccole, quale
del divieto assoluto di subappalto cosiddetto misura di apertura e valorizzazione del tessuto
“a cascata”, aspetto, quest’ultimo, che pone imprenditoriale per così dire minore, per lo
problemi non secondari di gestione tanto sul meno in termini dimensionali.
fronte della committenza pubblica che su quello
degli operatori economici diretti affidatari della Recita in tal senso il nuovo quinto periodo del
commessa. comma in questione che i contratti di subappalto
sono stipulati, in misura non inferiore al 20
per cento delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite
dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato
Gli obiettivi del legislatore aprono I.1.
nuovi fronti di impegno per stazioni
appaltanti anche operanti nei settori Gli operatori economici possono indicare nella
speciali, ed imprese. propria offerta una diversa soglia di affidamento
delle prestazioni che si intende subappaltare
alle piccole e medie imprese per ragioni legate
all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni
o al mercato di riferimento.
Tanto premesso, gli aggiustamenti della Tale previsione, che peraltro si caratterizza
disciplina del subappalto che qui si commentano, per una certa elasticità, in quanto consente
da ultimo intervenuti a seguito delle ulteriori all’operatore economico di indicare, a
esigenze di adattamento ad istanze provenienti determinate condizioni, una soglia diversa,
dal mercato, dagli operatori economici e dalla purché ciò risulti motivato, pone numerosi
giurisprudenza, proponendosi di coniugare interrogativi.
l’ampliamento dell’accesso alla fase esecutiva
degli appalti con la necessaria garanzia di Il primo riguarda il fatto che, pur collocandosi in
legalità, tracciabilità, sicurezza del lavoro e linea con la disciplina euro-unitaria e con l’art.
tutela dei lavoratori, aprono nuovi ed importanti, 30, comma 1, del Codice, laddove si afferma che
quanto delicati, fronti di discussione. l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici
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