Page 55 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
P. 55
Il Punto Mediappalti
devono garantire l’efficienza, la concorrenza e 3. L’obbligo di applicare la revisione
la partecipazione delle micro, piccole e medie dei prezzi lungo tutta la filiera
imprese, la modifica non considera proprio le esecutiva.
micro imprese includendo, viceversa, le medie.
Ancor più impegnativi appaiono, poi, gli effetti
Orbene, considerato che il parametro di legati all’introduzione del nuovo comma 2-bis
riferimento dimensionale è rappresentato dalla riguardante l’applicazione della revisione prezzi
nozione comunitaria all’uopo richiamata e lungo tutta la catena degli operatori che si
riprodotta nell’allegato al codice I.1, per un verso pongono a valle del contratto principale.
la componente più titolata a trarre beneficio da
detta misura di apertura e valorizzazione del Dispone, al riguardo, la previsione in parola che
tessuto imprenditoriale rischia, se la norma nei contratti di subappalto o nei subcontratti
venisse interpretata alla lettera, di restarne comunicati alla stazione appaltante ai sensi del
paradossalmente esclusa; d’altro canto il taglio comma 2 è obbligatorio l’inserimento di clausole
della media impresa, da favorire nei processi di di revisione prezzi riferite alle prestazioni
subaffidamento potrebbe, in alcuni casi, risultare o lavorazioni oggetto del subappalto o del
addirittura dimensionalmente maggiore di subcontratto, e determinate in coerenza con
quella diretta affidataria dell’appalto. quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato
II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle
In secondo luogo, non è chiaro se l’entità minima particolari condizioni di natura oggettiva di cui
del 20% riguardi il valore delle prestazioni in all’articolo 60, comma 2.
astratto subappaltabili o quelle che il singolo
operatore si riserva di subappaltare in sede Si tratta di una disposizione che non ha
di gara, o ancora quelle che di fatto andrà a precedenti nella disciplina dei contratti pubblici,
subappaltare. coerente con l’esigenza di proteggere la
stabilità economica delle filiere subappaltanti,
spesso più esposte agli effetti dell’inflazione
e delle variazioni dei prezzi delle materie
L’incremento della soglia di riserva prime, garantendo in tal modo una più equa
come elemento di valorizzazione distribuzione del rischio contrattuale lungo la
dell’offerta? catena dell’appalto.
Ciò detto in termini positivi va peraltro rilevato
come ci si trovi di fronte ad una previsione dalla
gestione tutt’altro che facile.
Altresì fonte di dubbio è se detta entità “minima”
possa, laddove elevata, generare conseguenze Al riguardo va in primo luogo evidenziato come
in termini di valorizzazione dell’offerta la regola operi tanto a valle di contratti di lavori
mediante assegnazione di punteggi premiali o, che di quelli di forniture e servizi, ampliando
all’opposto, possa operare anche all’inverso, difficoltà che già esistono in ordine alla notevole
laddove l’indicata minore percentuale, diversità che si riscontra nei due diversi regimi
ancorché motivata, possa determinare una revisionali previsti dall’articolo 60 del codice e
penalizzazione. dall’allegato II.2bis, applicabili a monte della
filiera e, di conseguenza, a valle della stessa.
La previsione pone, quindi, nuovi incombenti
in capo alle stazioni appaltanti, chiamate a Le clausole, infatti, vanno inserite non solo
regolarne le modalità applicative nei disciplinari nei subappalti propriamente detti ma anche in
di gara prima ancora di recepire in contratto quelli che, pur non essendo tali - gli altri sub
gli impegni assunti in sede di offerta, così contratti – risultino, per regime autorizzatorio
come a verificarne l’osservanza all’atto loro applicabile ai sensi del comma 2 dello
dell’autorizzazione dei subappalti. stesso articolo 119, equiparati ai subappalti,
55