Page 62 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 547 del 28 novembre 2024
               UPREC - PREC 292-2024-L


               “La  richiesta  ai  concorrenti  di  presentare  una  dichiarazione  di  impegno  a  disporre,  in  caso  di
               aggiudicazione e per l’esecuzione del contratto, di uno stabilimento di produzione certificato ai sensi
               del regolamento UE 305/2011 costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara,
               risultando chiaramente, in base all’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis di gara,
               che la disponibilità dello stabilimento rileva solo al momento dell’aggiudicazione ed è necessaria per
               l’esecuzione del contratto, ma non per accedere alla gara.”

               “…  secondo  la  giurisprudenza  formatasi  in  vigenza  dell’art.  100  del  d.lgs.  n.  50/2016  (le  cui
               argomentazioni sono valide anche con l’art. 113 del nuovo codice), “la distinzione tra requisiti di
               partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all’art. 100, d.lgs. n. 50 del 2016
               che – nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all’art.
               70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/25 – facoltizza le stazioni appaltanti a
               richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” e delle “capacità” oggetto
               di valutazione selettiva di cui all’art. 83, ulteriori “requisiti particolari” (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo
               2021,  n.  2523)”  (Cons.  Stato,  sez.  III,  26  ottobre  2023,  n.  9255;  Cons.  Stato,  sez.  V,  18  luglio
               2022, n. 6137). La giurisprudenza colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti
               la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere
               alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di
               selezione.

               Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente
               sin dal momento della presentazione dell’offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono,
               di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre
               2020, n. 5734; id. 30 settembre 2020, n. 5740; Id. 12 febbraio 2020, n. 1071), pur potendo essere
               considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, sez. V, 3
               aprile 2019, n. 2190), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, sez.
               V, 29 luglio 2019, n. 5309; Id. 25 marzo 2020, n. 2090);”
































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