Page 64 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 571 del 10 dicembre 2024
               UPREC - PREC 333-2024-S


               “La materiale impossibilità di dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza,
               nell’offerta economica, va intesa in termini rigorosi e va verificata in concreto. Tale fattispecie non
               ricorre quando l’obbligo dichiarativo è prescritto nel modulo di presentazione dell’offerta economica
               allegato al disciplinare (il cui utilizzo è previsto a pena di esclusione), anche se il modulo non contiene
               un apposito spazio per inserire tali voci, ma è editabile”


               “ … la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza comporta
               l’esclusione dell’impresa dalla gara; ii) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura
               del soccorso istruttorio, neppure in sede di giustificativi sull’offerta economica; iii) l’esclusione va
               disposta  anche  in  assenza  di  una  espressa  previsione  nella  lex  specialis  di  gara;  iv)  i  costi  dalla
               manodopera e gli oneri per la sicurezza non possono essere ricostruiti in via postuma, attraverso la
               dimostrazione che tali costi erano stati ricompresi nell’offerta, in quanto essi devono essere “indicati”
               dall’operatore e non solo “considerati” ovvero contemplati; v) a tale regola fa eccezione la presenza
               di clausole e moduli che non consentono ai concorrenti di indicare espressamente tali costi, perché,
               ad  esempio,  non  contengono  lo  spazio per  il loro  inserimento  oppure  perché  vietano  di apporre
               integrazioni al modulo predisposto dalla SA; vi) in quest’ultimo caso, deve tuttavia sussistere una
               impossibilità materiale di inserire tali voci, non superabile mediante la loro indicazione in documenti
               ulteriori ovvero modificando il modulo di offerta; le condizioni di “materiale impossibilità” di separata
               indicazione  dei  costi  in  questione  sono  stati  interpretati  dalla  giurisprudenza  in  modo  rigoroso,
               ritenendo  che  ciò  non  sussista  tutte  le  volte  in  cui  sia  possibile  “personalizzare”  l’offerta  anche
               mediante integrazioni a mano.


               Il Consiglio di Stato ha precisato che “la scusabilità dell’omissione (e la conseguente ammissibilità del
               ricorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i
               contenuti dell’offerta, ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente
               vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l’operatore concorrente
               nella situazione  di dover  inammissibilmente  optare  per  il  rispetto della norma  generale  o,
               alternativamente, di quella speciale incompatibile” (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021 n. 2839)”.

               La giurisprudenza ha escluso l’oggettiva impossibilità di indicare tali costi, nel caso in cui la piattaforma
               consentiva ai concorrenti di inserire una dichiarazione separata e allegarla (TAR Sicilia, Catania, sez.
               I, sentenza del 18 marzo 2024, n. 1071), nonché nelle ipotesi in cui non erano precluse ai concorrenti
               integrazioni del  modulo  predisposto  dalla  SA,  anche  se  si  trattava  di moduli  non  editabili (Cons.
               Stato, cit. n. 2839/2021).


               Secondo il Consiglio di Stato non configura un’eccezione alla regola dell’obbligatorio inserimento di
               tali voci, la mancanza di un apposito spazio nel modulo dell’offerta economica o l’impossibilità del
               sistema informatico di recepire il costo della manodopera, in quanto “la “materiale impossibilità” di
               rispettare gli oneri dichiarativi, che dà luogo all’eccezione alla regola dell’esclusione automatica, non
               deve necessariamente essere riferita al modulo informatico, essendo sufficiente che sia prevista dalla
               lex specialis altra documentazione concernente l’offerta economica nella quale sia possibile inserire
               l’indicazione separata dei costi della manodopera” (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2023, n. 5967);”








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