Page 57 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               quelle  caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto    5. L’obbligo di applicare nel subappalto
               oppure  riguardino  le  prestazioni  relative  alla    a  cascata  tutte  le  disposizioni
               categoria  prevalente,  regola  questa  che  viene     dell’articolo 119.
               estesa  al  caso,  anch’esso  nuovo,  previsto
               all’articolo 11, comma 2-bis, del codice, dove si   Ulteriore  modifica  della  disciplina  di  cui
               dispone che in caso di prestazioni scorporabili,   all’articolo 119 riguarda i contenuti del comma
               secondarie,  accessorie  o  sussidiarie,  differenti   17  dove,  in  tema  di  cosiddetto  “subappalto  a
               da  quelle  prevalenti  oggetto  dell’appalto  o   cascata”  viene  inserita  nella  parte  finale  una
               della  concessione,  riferibili,  per  un’entità  pari   precisazione  secondo  la  quale,  nel  caso  in
               o  superiore  al  30%,  alla  medesima  categoria   cui  l’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in
               omogenea  di attività,  il subappaltatore,  per   subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si
               le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  e  tenuto   applicano a quest’ultimo le disposizioni previste
               ad  applicare il  contratto  collettivo  di lavoro   dal presente articolo e da altri articoli del codice
               individuato ai sensi del medesimo articolo 11,   in tema di subappalto.
               comma  2-bis, ovvero  un  differente  contratto
               collettivo, purché  garantisca  ai dipendenti   In questo modo, il legislatore interviene a colmare
               le stesse tutele economiche  e  normative  del   un  potenziale vuoto  normativo,  estendendo  le
               contratto  individuato  ai  sensi  del  predetto   garanzie sostanziali e procedurali previste per il
               comma 2-bis.                                    subappalto anche ai livelli successivi della catena
                                                               contrattuale, con evidenti ricadute, ancora una
                                                               volta,  in  termini di  controllo,  responsabilità  e
                                                               uniformità applicativa.
                      Il rilievo delle prestazioni
                  diverse dalle prevalenti riferibili
                  per almeno il 30% alla medesima                 6.  Il  divieto  per  l’appaltatore  di
                   categoria omogenea di attività                     qualificarsi   con   le   prestazioni
                         per l’applicazione del                       eseguite in subappalto.
                         corrispondente CCNL.                  Ultima,  ma  solo in ordine  di elencazione,

                                                               considerate  le  forti  obiezioni  tese  alla  sua
                                                               immediata cancellazione già sorte, anche in sede
                                                               parlamentare, in occasione della conversione in
               La norma introduce un principio di omogeneità   legge del decreto cosiddetto milleproroghe (n.
               e  di coerenza  nella  disciplina dei  rapporti  di   202/2024), è la modifica concernente il comma
               lavoro nell’ambito dello stesso appalto, al fine   20 dell’articolo 119, in tema di riconoscimento
               di evitare fenomeni di dumping contrattuale o   della qualificazione al contraente principale per
               di  sfruttamento  delle  disparità  normative  fra   le prestazioni eseguite ricorrendo al subappalto.
               contratti  collettivi  differenti  raccordandola  in
               tutto  e  per  tutto  con  quanto  previsto  dall’art.   Dispone un periodo aggiuntivo collocato in coda
               11,  in  tema  di  contratti  collettivi applicabili   alla precedente formulazione del comma in parola
               nei contratti pubblici  relativamente  all’appalto   che i certificati di cui al secondo periodo (quelli
               principale.
                                                               che  accertano  l’avvenuta  corretta  esecuzione
                                                               delle prestazioni  eseguite  in  subappalto)
                                                               possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare
                                                               l’attestazione di qualificazione soltanto da parte
                                                               dei subappaltatori.

                                                               La norma, che conferma la valenza certificativa
                                                               dell’attività svolta in subappalto garantendone
                                                               l’uso  esclusivo  da  parte  del  subappaltatore,
                                                               letta insieme alla prima parte della disposizione

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