Page 57 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 5. L’obbligo di applicare nel subappalto
oppure riguardino le prestazioni relative alla a cascata tutte le disposizioni
categoria prevalente, regola questa che viene dell’articolo 119.
estesa al caso, anch’esso nuovo, previsto
all’articolo 11, comma 2-bis, del codice, dove si Ulteriore modifica della disciplina di cui
dispone che in caso di prestazioni scorporabili, all’articolo 119 riguarda i contenuti del comma
secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti 17 dove, in tema di cosiddetto “subappalto a
da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o cascata” viene inserita nella parte finale una
della concessione, riferibili, per un’entità pari precisazione secondo la quale, nel caso in
o superiore al 30%, alla medesima categoria cui l’esecuzione delle prestazioni affidate in
omogenea di attività, il subappaltatore, per subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si
le prestazioni affidate in subappalto, e tenuto applicano a quest’ultimo le disposizioni previste
ad applicare il contratto collettivo di lavoro dal presente articolo e da altri articoli del codice
individuato ai sensi del medesimo articolo 11, in tema di subappalto.
comma 2-bis, ovvero un differente contratto
collettivo, purché garantisca ai dipendenti In questo modo, il legislatore interviene a colmare
le stesse tutele economiche e normative del un potenziale vuoto normativo, estendendo le
contratto individuato ai sensi del predetto garanzie sostanziali e procedurali previste per il
comma 2-bis. subappalto anche ai livelli successivi della catena
contrattuale, con evidenti ricadute, ancora una
volta, in termini di controllo, responsabilità e
uniformità applicativa.
Il rilievo delle prestazioni
diverse dalle prevalenti riferibili
per almeno il 30% alla medesima 6. Il divieto per l’appaltatore di
categoria omogenea di attività qualificarsi con le prestazioni
per l’applicazione del eseguite in subappalto.
corrispondente CCNL. Ultima, ma solo in ordine di elencazione,
considerate le forti obiezioni tese alla sua
immediata cancellazione già sorte, anche in sede
parlamentare, in occasione della conversione in
La norma introduce un principio di omogeneità legge del decreto cosiddetto milleproroghe (n.
e di coerenza nella disciplina dei rapporti di 202/2024), è la modifica concernente il comma
lavoro nell’ambito dello stesso appalto, al fine 20 dell’articolo 119, in tema di riconoscimento
di evitare fenomeni di dumping contrattuale o della qualificazione al contraente principale per
di sfruttamento delle disparità normative fra le prestazioni eseguite ricorrendo al subappalto.
contratti collettivi differenti raccordandola in
tutto e per tutto con quanto previsto dall’art. Dispone un periodo aggiuntivo collocato in coda
11, in tema di contratti collettivi applicabili alla precedente formulazione del comma in parola
nei contratti pubblici relativamente all’appalto che i certificati di cui al secondo periodo (quelli
principale.
che accertano l’avvenuta corretta esecuzione
delle prestazioni eseguite in subappalto)
possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare
l’attestazione di qualificazione soltanto da parte
dei subappaltatori.
La norma, che conferma la valenza certificativa
dell’attività svolta in subappalto garantendone
l’uso esclusivo da parte del subappaltatore,
letta insieme alla prima parte della disposizione
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