Page 61 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/03/2025, n. 2384
Il dies a quo per proporre la c.d. “azione ostensoria” decorre dalla comunicazione della decisione
sull’oscuramento delle offerte, nel caso in cui tale decisione non venga comunicata contestualmente
all’aggiudicazione
“ ... laddove la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente
alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma successivamente, il termine di dieci giorni decorre da tale
successiva comunicazione, visto che l’impugnazione de qua ha ad oggetto non l’aggiudicazione, ma
la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento, che non si può desumere implicitamente dalla
mera comunicazione dell’aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun
elemento in tal senso.
Una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantivo,
finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche,
che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un’immediata reazione giudiziaria,
di cui probabilmente non vi è neppure un’effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente
alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda
all’ostensione della documentazione di gara richiesta.”
TAR Lecce, Sez. II, 19/03/2025, n. 434
L’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 contiene il riferimento a due concetti distinti e non sono
sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara” e l’“importo assoggettato al ribasso”
“Questo, tuttavia, non esclude che, per come espressamente previsto dal legislatore in coerenza con
l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della precedente normativa in tema di
appalti, ciascun concorrente possa, in via separata (come peraltro avvenuto nella specie) rispetto
“all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso
percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la
stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara. Ciò,
tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale, per così dire, “indiretto” ribasso dei costi della manodopera
risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in
sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato
sez. V, 09/06/2023, sentenza -OMISSIS-665; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 19.12.2023, sentenza n.
3779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07.11.2023, sentenza n. 612-OMISSIS-) (cfr. T.A.R. Calabria
sez. I – Reggio Calabria, 0-OMISSIS-.02.2024, sentenza -OMISSIS-19).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/03/2025, n. 1959
Le conseguenze derivanti dalla irrituale dichiarazione di subappalto
“Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 2 luglio
2020, n. 4252; sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno
2014 , n. 3288; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224) la eventuale violazione delle norme in materia
di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della
commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter
eseguire i lavori oggetto di appalto.”
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