Page 61 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 24/03/2025, n. 2384

               Il dies a quo per proporre la c.d. “azione ostensoria” decorre dalla comunicazione della decisione
               sull’oscuramento delle offerte, nel caso in cui tale decisione non venga comunicata contestualmente
               all’aggiudicazione

               “ ... laddove la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente
               alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma successivamente, il termine di dieci giorni decorre da tale
               successiva comunicazione, visto che l’impugnazione de qua ha ad oggetto non l’aggiudicazione, ma
               la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento, che non si può desumere implicitamente dalla
               mera comunicazione dell’aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun
               elemento in tal senso.
               Una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantivo,
               finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche,
               che  mira  ad  evitare  ricorsi al buio,  onerando  i concorrenti  di un’immediata  reazione  giudiziaria,
               di  cui  probabilmente  non  vi  è  neppure  un’effettiva  necessità,  laddove,  sia  pure  successivamente
               alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda
               all’ostensione della documentazione di gara richiesta.”





               TAR Lecce, Sez. II, 19/03/2025, n. 434

               L’art.  41,  comma  14,  del  d.lgs.  n.  36  contiene  il  riferimento  a  due  concetti  distinti  e  non  sono
               sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara” e l’“importo assoggettato al ribasso”

               “Questo, tuttavia, non esclude che, per come espressamente previsto dal legislatore in coerenza con
               l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della precedente normativa in tema di
               appalti, ciascun concorrente possa, in via separata (come peraltro avvenuto nella specie) rispetto
               “all’importo  assoggettato  al  ribasso”  (ovvero  quello  sul  quale  applicare  la  percentuale  di  ribasso
               percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la
               stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara. Ciò,
               tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale, per così dire, “indiretto” ribasso dei costi della manodopera
               risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in
               sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato
               sez. V, 09/06/2023, sentenza -OMISSIS-665; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 19.12.2023, sentenza n.
               3779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07.11.2023, sentenza n. 612-OMISSIS-) (cfr. T.A.R. Calabria
               sez. I – Reggio Calabria, 0-OMISSIS-.02.2024, sentenza -OMISSIS-19).”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 10/03/2025, n. 1959


               Le conseguenze derivanti dalla irrituale dichiarazione di subappalto

               “Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 2 luglio
               2020, n. 4252; sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno
               2014 , n. 3288; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224) la eventuale violazione delle norme in materia
               di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della
               commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter
               eseguire i lavori oggetto di appalto.”

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