Page 58 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Mediappalti Il Punto
dove già si prevedeva che le stazioni appaltanti (ma non solo) da parte delle stazioni appaltanti.
dovessero rilasciare all’appaltatore i certificati Torna centrale, in particolare il tema
a lui necessari per partecipare alle gare e la dell’autorizzazione dei subappalti e dei sub
qualificazione, scomputando dall’intero valore contratti ad essi equiparati, dove il semplice
dell’appalto il valore e la categoria di quanto decorso dei 30 giorni con il maturarsi del
eseguito attraverso il subappalto, genera cosiddetto silenzio assenso, nella misura in
l’effetto di precludere all’appaltatore l’utilizzo in cui lo si ritenga operante e satisfattivo delle
termini di qualificazione propria di tutto quanto esigenze perseguite dalla legge, espone tanto il
eseguito tramite subappalti. committente che l’appaltatore a rischi concreti
in passato configurabili in termini più limitati.
Il tutto con la necessità di elaborare nuove
La penalizzazione delle imprese regole contrattuali da introdurre nei rapporti
che ricorrono al subappalto tra le parti (stazioni appaltanti - imprese e tra
contrasto con il diritto comunitario? queste nei rapporti di filiera) e riaprendo il tema
dei relativi controlli in sede di autorizzazione dei
subcontratti e di verifica delle modalità di loro
esecuzione.
Siffatta scelta, che peraltro potrebbe leggersi
anche come riferita solo ai lavori (i termini In ogni caso il nuovo assetto conferma la
“categoria” ed “attestazione” utilizzati funzione fisiologica, anziché patologica, del
sembrano evocare il tipico campo applicativo subappalto nel sistema dei contratti pubblici.
delle attestazioni SOA), ciò che comunque non
ne attenuerebbe i dubbi di legittimità anche
sul fronte della legislazione nazionale, appare
peraltro potenzialmente in contrasto in via Tra novità e conferme dal correttivo
diretta rispetto alla disciplina comunitaria della riprende centralità l’autorizzazione
materia. del subappalto e dei subcontratti ad
esso equiparati.
Per un verso, infatti, il ricorso al subappalto è
favorito nell’ottica, come sopra si è detto, di
favorire l’accesso al mercato di chi ne sarebbe
in principio escluso per fatti puramente
dimensionali; dall’altro si penalizza, proprio in
termini di successiva capacità di accedere al
mercato in funzione delle referenze allo scopo
producibili, chi ha maggiormente dato corso
all’utilizzo dell’istituto.
In conclusione, come appare evidente, le
modifiche apportate all’art. 119 del Codice
dei Contratti Pubblici dal D.lgs. n. 209/2024
appaiono tutt’altro che trascurabili, muovendo
nella direzione di un subappalto regolato in modo
più evoluto, trasparente e, salvo le questioni
in ultimo sollevate, in generale coerente con i
principi dell’ordinamento europeo, in particolare
con quelli di concorrenza, proporzionalità,
trasparenza e parità di trattamento, tutela
dei lavoratori, ancorché rendano molto più
impegnativa la relativa gestione, soprattutto
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