Page 58 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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               dove già si prevedeva che le stazioni appaltanti   (ma non solo) da parte delle stazioni appaltanti.
               dovessero  rilasciare  all’appaltatore  i  certificati   Torna  centrale,  in  particolare  il  tema
               a  lui necessari  per  partecipare  alle gare  e  la   dell’autorizzazione dei subappalti  e  dei sub
               qualificazione,  scomputando  dall’intero  valore   contratti  ad  essi  equiparati,  dove  il  semplice
               dell’appalto  il  valore  e  la  categoria  di  quanto   decorso  dei  30  giorni con  il maturarsi  del
               eseguito  attraverso  il subappalto,  genera    cosiddetto silenzio  assenso,  nella  misura  in
               l’effetto di precludere all’appaltatore l’utilizzo in   cui  lo  si  ritenga  operante  e  satisfattivo  delle
               termini di qualificazione propria di tutto quanto   esigenze perseguite dalla legge, espone tanto il
               eseguito tramite subappalti.                    committente che l’appaltatore a rischi concreti
                                                               in passato configurabili in termini più limitati.


                                                               Il tutto con  la necessità  di elaborare  nuove
                   La penalizzazione delle imprese             regole  contrattuali  da  introdurre  nei  rapporti
                     che ricorrono al subappalto               tra le parti (stazioni appaltanti - imprese e tra
                contrasto con il diritto comunitario?          queste nei rapporti di filiera) e riaprendo il tema
                                                               dei relativi controlli in sede di autorizzazione dei
                                                               subcontratti e di verifica delle modalità di loro
                                                               esecuzione.
               Siffatta  scelta,  che  peraltro  potrebbe  leggersi
               anche  come  riferita  solo  ai  lavori  (i  termini   In  ogni  caso  il  nuovo  assetto  conferma  la
               “categoria”   ed   “attestazione”   utilizzati   funzione  fisiologica,  anziché  patologica,  del
               sembrano  evocare  il tipico campo  applicativo   subappalto nel sistema dei contratti pubblici.
               delle attestazioni SOA), ciò che comunque non
               ne  attenuerebbe  i dubbi di legittimità  anche
               sul  fronte  della  legislazione  nazionale,  appare
               peraltro  potenzialmente  in  contrasto  in  via   Tra novità e conferme dal correttivo
               diretta rispetto alla disciplina comunitaria della   riprende centralità l’autorizzazione
               materia.                                         del subappalto e dei subcontratti ad
                                                                           esso equiparati.
               Per un verso, infatti, il ricorso al subappalto è
               favorito  nell’ottica,  come  sopra  si  è  detto,  di
               favorire l’accesso al mercato di chi ne sarebbe
               in  principio  escluso  per  fatti  puramente
               dimensionali;  dall’altro  si  penalizza,  proprio  in
               termini  di successiva  capacità  di accedere  al
               mercato in funzione delle referenze allo scopo
               producibili, chi ha  maggiormente  dato  corso
               all’utilizzo dell’istituto.

               In  conclusione,  come  appare  evidente,  le
               modifiche  apportate  all’art.  119  del  Codice
               dei  Contratti  Pubblici  dal  D.lgs.  n.  209/2024
               appaiono  tutt’altro  che  trascurabili, muovendo
               nella direzione di un subappalto regolato in modo
               più  evoluto,  trasparente  e,  salvo  le  questioni
               in ultimo sollevate, in generale coerente con i
               principi dell’ordinamento europeo, in particolare
               con  quelli  di  concorrenza,  proporzionalità,
               trasparenza  e parità  di trattamento, tutela
               dei lavoratori,  ancorché  rendano  molto più
               impegnativa  la relativa  gestione, soprattutto

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