Page 63 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 550 del 28 novembre 2024
UPREC/PRE/0321/2024/S/PREC
“Appalto pubblico – In genere – Cause non automatiche di esclusione – Grave illecito professionale
– Condizioni – Devono essere cumulativamente presenti – Necessità”
“Il provvedimento che dispone l’esclusione del concorrente per grave illecito professionale richiede
un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni indicate all’art. 98, comma 2,
del Codice. A fronte della tipizzazione normativa degli elementi integranti un illecito professionale e dei
mezzi adeguati a provarne la sussistenza, è riconosciuta un’ampia discrezionalità dell’amministrazione
in ordine all’incidenza del grave illecito sull’affidabilità e integrità del concorrente.”
“Appalto pubblico – In genere – Grave illecito professionale – Elementi integranti illecito – Fornire
informazioni false o fuorvianti – Impatto sulle decisioni della Stazione appaltante – Verifica in concreto
– Sussiste”
“La fattispecie del fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti tali da incidere sulle
decisioni della Stazione appaltante in ordine all’ammissione, esclusione o aggiudicazione della gara,
richiede che l’Amministrazione valuti, in concreto, se l’informazione fornita abbia avuto impatti
decisivi sulle determinazioni assunte, verificando, in particolare, se, in mancanza di tale informazione,
sarebbe stata assunta una determinazione diversa.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 564 del 3 dicembre 2024
UPREC/PRE/314/2024/S/PREC
“Appalto pubblico- cause di esclusione automatica- violazioni fiscali- imposte e tasse- presupposti
normativi – effetti del pagamento in sanatoria – iscrizione in Casellario ANAC”
“In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è obbligatoria l’esclusione dell’operatore
economico dalla gara in quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della violazione e
della definitività dell’accertamento, la fattispecie è sussumibile tra le cause di esclusione automatica
ai sensi dell’art.94 comma 6 D.lgs.36/2023.bIl limite dei € 5.000 di cui all’art. 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è da riferirsi all’importo
complessivo delle violazioni accertate dall’Agenzia delle Entrate e la somma va considerata
comprensiva di interessi, sanzioni e altri oneri.
Nel caso delle irregolarità fiscali di cui all’art. 94 co.6 il meccanismo escludente possiede natura
vincolata e quindi non è consentita alcuna valutazione in ordine all’incidenza delle violazioni riscontrate
sull’affidabilità dell’operatore economico.
L’iscrizione interdittiva nel Casellario ANAC nonché l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a causa
della dichiarazione non veritiera in ordine ad una violazione fiscale grave e definitivamente accertata
vengono stabilite tenendo conto dei presupposti del dolo e della colpa grave di cui all’art. 18 e dei
parametri di cui all’art. 21 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di cui alla Delibera
m. 271 del 20 giugno 2023.”
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