Page 60 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2025, n. 2605
Omissione dell’indicazione del CCNL nell’offerta economica
“... una volta che il partecipante alla gara abbia (genericamente ed anticipatamente) assunto l’impegno
a rispettare le condizioni di gara, automaticamente ciò determinerebbe l’assunzione dell’impegno a
garantire i livelli di tutela previsti dai CCNL, come indicati dalla stazione appaltante; una volta dato
atto della formale assunzione di tale impegno, la specificazione del CCNL concretamente applicato
altro non avrebbe rappresentato che una “mera precisazione”, volta a chiarire eventuali ambiguità
dell’offerta, per tale “acquisibile, alternativamente, attivando sin da subito il soccorso procedimentale
di cui all’art. 101 co. 3 CCP (e § 14 del disciplinare) e/o, in caso di selezione del Rti appellante, prima
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 co. 4 CCP”.
Al riguardo, non può condividersi la prospettazione secondo cui la dichiarazione del CCNL
concretamente applicato non sarebbe stato un elemento essenziale dell’offerta ... Neppure è corretto
sostenere, come fa l’appellante, che la previsione dell’art. 11 cit. sia del tutto slegata da quella di cui
all’art. 41 del Codice, a mente del quale, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo
posto a base di gara la stazione appaltante o l’ente concedente devono individuare nei documenti di
gara i costi della manodopera, prevedendo che gli stessi (unitamente a quelli della sicurezza) vadano
scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2025, n. 2622
Definizione dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
“ ... al fine di distinguerne la fattispecie (di “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto”) da quella del contratto di subappalto.
L’art. 119, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023 ha precisato i tratti distintivi della fattispecie,
avvalendosi della giurisprudenza che si era venuta formando sulla precedente disposizione del Codice
dei contratti pubblici, per come si ricava anche dalla Relazione illustrativa del nuovo Codice.
Ne è quindi risultata una più compiuta definizione dei contratti continuativi di cooperazione, servizio
o fornitura: in base a tale definizione viene mantenuta la destinazione soggettiva delle prestazioni
“in favore dei soggetti affidatari”, ma viene precisato che deve trattarsi di prestazioni “secondarie,
accessorie o sussidiarie”. ... La tipologia contrattuale, d’altronde, era stata, come detto, già delineata
in termini conformi dalla giurisprudenza che aveva sottolineato doversi trattare di prestazioni, per
un verso, rese in favore dell’operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto, quindi
non direttamente nei confronti della stazione appaltante (cfr., fra le altre, Cons. Stato, V, 22 aprile
2020, n. 2553) e, per altro verso, di prestazioni a carattere accessorio e secondario, oggettivamente
diverse dalle prestazioni da rendersi da parte dell’appaltatore alla stazione appaltante sulla base del
contratto di appalto (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 aprile 2023, n. 3856).
Si condivide perciò la conclusione raggiunta dall’appellante, anche relativamente al testo dell’art.
119, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, richiamato in sentenza, secondo cui mentre il
subappalto ha ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del
contratto di appalto, con la conseguente sostituzione del subappaltatore all’affidatario, di converso, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura hanno ad oggetto prestazioni secondarie o
accessorie dirette agli affidatari, a cui forniscono beni e servizi utili per lo svolgimento delle prestazioni
affidate.”
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