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Tutte le disposizioni dell’attuale Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023 sono volte alla digitalizzazione di tutte le attività connesse alla stipula dei contratti (ad esempio: Art. 19. c.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti…. Art. 21. c.2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22.).

È obbligatorio quindi essere dotati di uno o più strumenti telematici che consentano lo svolgimento di ogni attività. L’affidamento diretto di cui all’Art. 50. C.1 lett. a e b, prevede che l’operatore possa anche essere individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; quindi, non è obbligatorio utilizzare un mercato digitale come ad esempio il Mepa o altro mercato elettronico, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme disciplinanti la spending review. Se la stazione appaltante dispone, di un elenco già costituito, su una piattaforma di cui ha la disponibilità può procedere discrezionalmente alla scelta dell’operatore (All. I.1 art.3 c.1 lett. d. D.Lgs 36/2023) nel rispetto dei principi concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

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Redazione MediAppalti
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