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Affinché l’illecito professionale rilevi come motivo di esclusione non è necessario che si sia formato un giudicato, come si poteva invece ritenere in base alla previgente versione dell’art. 80 comma 5, lett. c del D.lgs. 50/2016. Pertanto, fino al giudicato la valutazione del comportamento tenuto nell’esecuzione di appalti o concessioni precedenti spetta soltanto alla stazione appaltante la quale non potrà comunque procedere all’esclusione dell’impresa, se non dopo aver attivato il contraddittorio con quest’ultima. L’esclusione disposta dalla stazione appaltante, ad ogni modo, dovrà comunque dare adeguatamente conto delle ragioni per le quali la risoluzione sia tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, anche avuto riguardo al tempo trascorso dalla presunta violazione e alla gravità della stessa.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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