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“Qualora la Stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall’impresa deve ritenersi inammissibile”

“… l’Autorità, nella nota illustrativa al bando tipo 1/2021, in ordine alle modalità di svolgimento del sopralluogo, ha avuto modo di osservare che “rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare la calendarizzazione del sopralluogo, dovendo la stessa poter organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati» e, al riguardo, ha segnalato «che tale calendarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto della par condicio e dell’anonimato dei partecipanti» e che «dovrà contemperare, da un lato, l’esigenza di garantire la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando (ciò che potrebbe costituire una violazione del principio di proporzionalità e del termine di partecipazione alla gara); dall’altro, l’esigenza di garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell’offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda”. Tali considerazioni devono ritenersi valide anche per le procedure di gara soggette al d.lgs. 36/2023, attesa l’identica formulazione, in merito al Sopralluogo, dei bandi tipo n. 1/2023 e n. 1/2021; con particolare riferimento alla tempistica del sopralluogo, l’Autorità ha ritenuto che le informazioni acquisite in sede di sopralluogo obbligatorio, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta informata e consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato dovrebbe essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando (delibera n. 22/2021). Sulla scorta di tale principio, in una successiva pronuncia, l’Autorità ha ritenuto che “la fissazione, con una settimana di preavviso, del sopralluogo in una data antecedente di 12 (dodici) giorni rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sia censurabile come contraria ai principi di correttezza, proporzionalità e parità di trattamento, perché avrebbe consentito all’operatore economico di formulare quesiti nel rispetto del termine del bando (pari a 10 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte) e di ottenere risposte e informazioni supplementari entro 6 (sei) giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come richiesto dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 come condizione per evitare la necessità della proroga di detto termine” (Delibera n. 280/2023);”

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Redazione MediAppalti
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