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“I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara”

” … è principio pacifico, valido anche con riferimento al nuovo Codice, che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante possono spingersi fino al limite dell’interpretazione autentica di una clausola del bando, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara, annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice e positivizzato nell’art. 5 del D.lgs. n. 36/2023; … i chiarimenti non sono lo strumento idoneo a modificare i requisiti di partecipazione, dovendo questi essere individuati nella lex specialis fin dall’avvio della procedura. Tanto più che, nel caso di specie, tale modifica si è tradotta in una restrizione del requisito partecipativo prescritto nel disciplinare (producendo un effetto di restrizione della concorrenza) …”

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Redazione MediAppalti
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