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“La fissazione di limiti al subappalto è ammissibile a condizione che la Stazione appaltante compia una valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento, valutando, in particolare, se ricorrano i presupposti indicati dall’art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023 per imporre al concorrente aggiudicatario di eseguire direttamente una parte delle lavorazioni o prestazioni dedotte nell’appalto.”

” … dall’analisi della norma, deve convenirsi che il legislatore ha inteso preservare la discrezionalità delle Stazioni appaltanti nella fissazione di limiti al ricorso al subappalto; tuttavia, tali limiti, per poter essere legittimamente previsti nei documenti di gara, devono rispondere a precise esigenze connesse alle caratteristiche specifiche dell’appalto e, dunque, richiedono alla Stazione appaltante di compiere una valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento e di decidere – previa adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 – se ricorrano le condizioni fissate dalla norma per poter imporre all’aggiudicatario l’obbligo di eseguire direttamente talune lavorazioni/prestazioni dedotte nell’appalto. … l’art. 119 del d.lgs. 36/2023 ricalca il contenuto dell’abrogato art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016. La norma, dopo aver precisato che è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, stabilisce che “Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;”

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Redazione MediAppalti
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