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“Accordo quadro – quantità – mancata stima del fabbisogno – percentuali di incidenza – non consentono la formulazione di un’offerta consapevole”

“ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. iii) del d.lgs. 50/2016, «accordo quadro è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste»; … secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro (sent. 17 giugno 2021, causa C-23/20); … la carente indicazione delle quantità incide sulla corretta applicazione del principio di trasparenza amministrativa e su quello della buona fede nella formazione del contratto, in quanto impedisce una completa analisi da parte degli offerenti delle prestazioni poste in gara, inficiando, in tal modo, la formulazione dell’offerta.”

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Redazione MediAppalti
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