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E’ necessario riferire l’attributo delle “specifiche competenze” della commissione di gara non già a ciascun singolo componente, bensì alla commissione nel suo complesso. Il punteggio numerico opera alla stregua di una sufficiente valutazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato.”

“L’orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che «la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto» (T.A.R. Salerno n. 834/2023 cit; Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; Sez. V, 1 ottobre 2018 n. 5603; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; Sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5830), tenendo conto, peraltro, della «necessità di riferire l’attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente, bensì alla commissione nel suo complesso» (T.A.R. Salerno n. 834/2023 cit.). Pertanto, considerata la presenza dell’architetto, certamente competente per le antichità e le belle arti, e considerato che la commissione si avvaleva della consulenza tecnica della progettista restauratrice, le affermazioni dell’istante non possono essere accolte;”

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Redazione MediAppalti
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