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“I requisiti di esecuzione si sostanziano in condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale. Ne consegue che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis e ove richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza, al momento della partecipazione alla gara, comporta rispettivamente l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio.”

“la giurisprudenza definisce i requisiti di esecuzione quali “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (Cons. Stato, n. 5929/2017; Cons. Stato n. 4390/2018, Cons. Stato n. 2443/2017; Cons. Stato n. 1094/2017; Cons. Stato n. 4907/2014), vale a dire i mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante (Cons. Stato, n. 8159/2020), così distinguendoli dai requisiti di partecipazione che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione di cui all’art. 83 D.lgs. 50/2016; … un recente approdo giurisprudenziale afferma che i c.d. requisiti di esecuzione si sostanziano in condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (cfr. Cons. Stato, n. 5734/2020; n. 5740/2020; n. 1071/2020), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (cfr. Cons. Stato n. 2190/2019), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (cfr. Cons. Stato n. 2090/2020 e n. 5309/2019), con la conseguenza che “… la regolazione dei c.d. requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, ..…., se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario” (Cons. Stato n. 722/2022);”

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Redazione MediAppalti
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