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La FAQ n. 2.1 dell’Anac al Bando Tipo, prevede che: “L’articolo 57 del Codice prevede che, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e tenendo conto dell’oggetto dell’appalto, il bando contenga quale requisito necessario dell’offerta la garanzia della stabilità occupazionale. Ciò significa che il nuovo appaltatore deve riassorbire il personale già impiegato secondo le modalità disciplinate nel bando o nei contratti collettivi di riferimento.

In caso di riduzione del personale da impiegare a seguito del cambiamento delle condizioni di esecuzione dell’appalto, come indicato all’articolo 9 del bando tipo, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

In caso di aumento del personale da impiegare nell’appalto, l’appaltatore garantisce innanzitutto l’occupazione del personale già precedentemente impiegato e, successivamente, può assumere nuovo personale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando di gara.”

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Redazione MediAppalti
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