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Una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 532/2023 del 16/01/2023), ha affrontato tale problematica legata all’applicazione del “principio di rotazione”, sancendo che: “Impedire la formazione spontanea di raggruppamenti invocando l’applicazione del principio di rotazione è una violazione frontale del principio del favor partecipationis oltreché una messa in discussione della stessa natura e ammissibilità del raggruppamento che, come noto, non possiede, certo, un’autonoma soggettività, giacché ciascuna delle imprese che vi prendono parte mantiene la propria individualità personale; dal raggruppamento deriva comunque un soggetto nuovo, caratterizzato da unitarietà di tipo organizzativo e funzionale, pur senza alcun riconoscimento di personalità giuridica”. In conclusione, i Giudici ravvisano che non è violazione della norma la partecipazione in forma aggregata di un soggetto invitato e non lo è neanche se nel costituendo raggruppamento sia ricompresa una impresa già aggiudicataria di altra procedura negoziata bandita dalla stessa stazione appaltante.

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Redazione MediAppalti
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