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L’eventuale necessità di un cig per una procedura che riguarda la concessione demaniale marittima potrebbe essere legata al solo rispetto della normativa sulla tracciabilità (L.136/2010). Negli anni Anac ha fornito qualche indicazione in merito, ribadendo nelle faq che le concessioni di beni sono estranee alla disciplina sulla tracciabilità, non afferendo alla realizzazione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. Esse hanno infatti ad oggetto il godimento di un bene pubblico dietro corrispettivo. Tuttavia, nel caso in cui l’oggetto della concessione sia rappresentato non dal bene in sé considerato, bensì dal bene in quanto idoneo ad apprestare un servizio reso al pubblico, si configura l’ipotesi di “concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche” di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010, con conseguente assoggettamento alla normativa in materia di tracciabilità (Cfr. Parere ANAC sulla normativa del 15 febbraio 2013, Sentenza Tar Campania, sez. VII, n. 4056 del 24.07.2019).

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Redazione MediAppalti
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