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Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 4701 del 27 maggio 2024 ha precisato che non è sufficiente che un capitolato d’appalto faccia rinvio ai decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi ma è invece necessario che i capitolati si arricchiscano dei relativi contenuti descrittivi, fornendo conseguenti indicazioni puntuali ai concorrenti. Il mero richiamo ai C.A.M. da parte della legge di gara non equivale a prospettare la conformità del risultato della gara medesima allo scopo voluto dal parametro normativo. Per potersi predicare la legittimità della legge di gara è necessario riscontrare l’effettiva cura degli interessi ambientali in sede di disciplina degli obblighi negoziali (in ciò consistendo il risultato avuto di mira dai C.A.M.); pertanto, è insufficiente il dato disciplinare meramente formale consistente nel generico richiamo ai criteri in questione.
È contraria al principio del risultato una legge di gara che genericamente richiami una disciplina [quella in materia di C.A.M.] non declinata nelle specifiche tecniche, in vista di una successiva integrazione, tale da incrementare il tasso di complicazione e di incertezza del contenuto degli obblighi negoziali.

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Redazione MediAppalti
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