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Secondo un costante e prevalente orientamento giurisprudenziale il divieto previsto dall’art. 95, comma 14-bis, del codice dei contratti pubblici di attribuire punti «per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta», è applicabile ai soli contratti di appalto pubblico di lavori. I servizi, invece, consistono in prestazioni di fare che possono avere contenuto svariato e in cui il carattere accessorio ed aggiuntivo di alcune di esse, secondo valutazioni di carattere ampiamente discrezionale, contribuiscono comunque a soddisfare gli interessi della stazione appaltante insieme alle prestazioni di carattere principale.

Per tale ragione il divieto di cui all’articolo 95 comma 14 bis non è applicabile agli appalti di servizi (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 24/11/2022 sentenza n. 10366).

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Redazione MediAppalti
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