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Il Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”, ha introdotto il cosiddetto “rating di legalità”. Questo strumento volto alla lotta all’illegalità, avrebbe l’intento di premiare “le imprese virtuose” che abbiano abbracciato il modus operandi della gestione dell’attività di impresa nella maniera più trasparente possibile, ossia in maniera legale, riprendendo un concetto non molto remoto, quello delle white list, attive solo in alcune regioni.

Tale atteggiamento andrebbe a garantire e ad agevolare le imprese, che adempiano a determinati comportamenti (ad es.: si dotino di sistemi anti-corruzione e di codici etici, denuncino il racket o che aderiscano alle associazioni antimafia), creando una corsia preferenziale nell’acquisizione dei finanziamenti pubblici e nell’accesso al credito. D’altro canto, gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese avranno l’obbligo di motivare tale decisione con apposita relazione da trasmettere alla Banca d’Italia.

I soggetti in grado di poter richiedere l’attribuzione del rating sono:

– le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando un formulario che sarà presto pubblicato sul sito dell’autorità Antitrust.

L’attività legale delle imprese verrà premiata con minimo di una “stelletta” sino a un massimo di tre “stellette”, attribuito dall’autorità Antitrust sulla base delle dichiarazioni delle aziende. Tali dichiarazioni verranno verificate non solo per il tramite del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ma anche interpellando le pubbliche amministrazioni. Mentre, l’esistenza di eventuali informazioni antimafia è verificato dall’Autorità mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all’attuazione di tale banca dati, il sarà il Ministero dell’interno a verificare tale requisito.

Il punteggio minimo è collegato alle dichiarazioni dell’imprenditore (o i suoi soci, rappresentanti e dirigenti se impresa collettiva) relativamente alla inesistenza di sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non dovranno essere in corso procedimenti penali.

Nel biennio antecedente alla richiesta di rating, l’impresa non dovrà inoltre, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti in merito a differenze di reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né aver ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici a causa del mancato assolvimento degli obblighi di restituzione.

Sarà altresì necessario per l’impresa dichiarare di aver effettuato pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore all’importo di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Il regolamento in questione prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. In particolare le aziende dovranno:

– rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

– utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

– adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa; adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsability;

– essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

– avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

Una volta ottenuto il predetto rating quest’ultimo ha la durata di due anni, e, in caso di perdita di uno dei requisiti verrà predisposta la revoca o la riduzione delle stellette a seconda della gravità e della quantità dei requisiti in questione.

L’Autorità avrà cura di pubblicare sul proprio sito, aggiornato, l’elenco delle imprese a cui è stato attribuito il rating di legalità con le relative modifiche che possano intervenire nel corso del tempo.

A tal proposito ci si chiede come l’Autorità possa fronteggiare le variazioni repentine degli status delle imprese oggetto di rilascio del “rating d’impresa” atteso che gli accertamenti previsti dal regolamento comportano sicuramente un dispiego di tempo non indifferente.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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