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Premettendo che l’istituto della cooptazione è espressamente previsto dalla norma codicistica per i lavori, diverse sentenze nel tempo (Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 15 gennaio 2019, n. 19), hanno confermato che il “modello è estendibile anche oltre il settore dei lavori, poiché costituisce applicazione del principio affermato nelle direttive europee, secondo il quale ai raggruppamenti di operatori economici non può essere imposta una determinata veste giuridica.”.

Quanto al significato da attribuire alla disposizione, dal suo tenore letterale emerge come l’impresa cooptata non sia tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese riunite (o dall’altra impresa che promuova il raggruppamento); e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari all’ammontare complessivo dei lavori affidati.

Pertanto, qualora si renderà necessario verificare i requisiti autodichiarati dalla cooptata, quest’ultima dovrà comprovare la qualificazione per la quota parte delle prestazioni che andrà a svolgere, anche se non perfettamente inerenti i requisiti previsti nel bando.

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Redazione MediAppalti
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