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Con il parere n. 2459 /2024 il Mit ha chiarito che nelle gare di lavori sopra il milione di euro è obbligatoria la nomina di un coordinatore della sicurezza differente dal direttore dei lavori. Diversamente invece nel caso di gare sotto la soglia indicata, tale ruolo potrà essere ricoperto anche dal direttore dei lavori purchè in possesso dei requisiti previsti in materia di sicurezza. Tale interpretazione trova riscontro anche nella Relazione Illustrativa al Codice, nella quale si legge, che “si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

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Redazione MediAppalti
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