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Con la Deliberazione A.N.AC. del 20/7/2023 n. 358, l’Autorità, in risposta ad una richiesta di parere chiarisce che l’art. 46 del nuovo codice, ribadisce – per la disciplina dei concorsi di progettazione – quanto già stabilito dall’art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, mediante rinvio espresso, contenuto al comma 1, alle direttive appalti e concessioni del 2014.

L’Autorità precisa che la regola dell’anonimato deve essere garantita nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi, non apparendo in contrasto con il suddetto principio, consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, da esaminare comune in forma anonima, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

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Redazione MediAppalti
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