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Il principio di equivalenza prevede che la stazione appaltante non possa escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è “aliud pro alio”, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis”, configurante ipotesi di “aliud pro alio non rimediabile” (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258).

Detto principio non può essere invocato in ogni caso:

  1. per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio;
  2. per ammettere offerte quando non garantiscano il livello qualitativo minimo prestabilito. 
  3. quando la stazione appaltante non riscontra la presenza di tutte le caratteristiche richieste nella documentazione di gara.
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Redazione MediAppalti
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