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I concorrenti sono tenuti ad organizzare l’elaborato dell’offerta tecnica nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di gara. Una sentenza del Consiglio di Stato n. 04371/2021 Sezione Terza, ha ribadito che le questioni tecniche di impaginazione dell’offerta tecnica non disciplinate dalla lex specialis possono essere liberamente scelte dall’operatore, in quel caso la stazione appaltante non aveva dato indicazioni relativamente ai margini, al numero dei caratteri ed alla spaziatura tra i caratteri. Quest’anno la sentenza TAR Toscana Sez. IV 29.3.2024 n. 360 richiama nuovamente i principi enunciati nella sentenza sopra citata “…dovendo per ogni ulteriore e diverso profilo valere il generalissimo principio della libertà di forma, rispondente all’ancor più generale favor libertatis del nostro ordinamento democratico”, questa volta il giudizio verteva su l’orientamento verticale od orizzontale della facciata, non disciplinato nella legge di gara, e quindi poteva essere scelto liberamente dall’operatore economico.

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Redazione MediAppalti
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