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Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CAD, sono tenuti pertanto ad iscriversi all’IPA:

a) le pubbliche amministrazioni [PA] e i gestori di pubblici servizi [GPS], [lettere a) e b) dell’art. 2, comma 2 del CAD, come previsto dall’articolo 6-ter del CAD];

b) i soggetti e le società presenti nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 richiamati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, che individua l’IPA come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche.

“I soggetti di cui alla lettera b) sono in IPA esclusivamente per gli obblighi derivanti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 (in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica), e pertanto non possono eleggere in IPA un domicilio digitale: il loro domicilio digitale è disponibile nell’elenco di cui all’art. 6 bis del CAD [INIPEC]. Tali soggetti devono inserire le seguenti informazioni:

– informazioni caratterizzanti l’Ente;

– informazioni relative agli uffici, tra i quali quelli istituiti per obbligo di legge.”

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Redazione MediAppalti
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