Sending
Questo articolo è valutato
4 (1 vote)

  1. Il Fascicolo Virtuale e la Digitalizzazione: novità a partire dal 2024 

La Delibera n.262 del 20 giugno 2023 definisce le funzioni del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico ovvero, consentire alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema tutti quei documenti la cui produzione è a proprio carico. 

In maniera più dettagliata, così come richiamato dall’art 24 del d.lgs. 36/2023, il FVOE consente la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari ed ai subappaltatori ed effettua il controllo della permanenza dei requisiti, in fase di esecuzione del contratto. 

Conseguentemente in questo modo le stazioni appaltanti, gli enti certificanti, gli enti concedenti possano garantire la correttezza, la veridicità, la trasparenza dei dati e delle informazioni acquisite. 

  1. disposizioni precedenti … 

L’aspetto tecnico ed attuativo del fascicolo virtuale dell’operatore economico fa sì che la stazione appaltante /ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifichi in Simog i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti a comprova indicando i soggetti abilitati a compiere le verifiche. 

In una fase precedente alla pubblicazione della delibera n. 582 del 2023, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE, una volta individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

  1. … FVOE 2.0 

Ad oggi, con la piena acquisizione d’efficacia della disciplina sulla digitalizzazione con la delibera n. 582/2023 a partire dal 01/01/2024 tutte le fasi dalla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione contrattuale, verranno gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitali certificate, pertanto, la stazione appaltante, ogni qual volta intenderà affidare un contratto di qualunque importo, dovrà ricorrere ad esse. 

In base a quanto stabilito dalla delibera sono presenti due versioni del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico: la versione 1.0 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2.0 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della piattaforma dei contratti pubblici.  

Nella nuova versione del FVOE 2.0 sono state introdotte importanti novità: 

– è stato dismesso l’uso del PASSOE, che viene sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA-approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti; 

– l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP; 

– L’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA3; 

-Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase di programmazione, Responsabile fase di affidamento, Responsabile fase di esecuzione; 

– Il profilo di Responsabile Unico di Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di responsabile unico del procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico di Progetto utilizzabile sulla PCP. 

A conclusione si può dire che, il nuovo sistema FVOE ha apportato minime modifiche ai processi già previsti e ai quali tutti gli attori del settore erano già abituati, staremo a vedere se all’attuazione lo strumento avrà la spinta innovativa necessaria per snellire i procedimenti di gara. 

  1. Verifiche dei requisiti per gli affidamenti entro i 40 mila euro: tra semplificazione, accelerazione e fiducia dell’azione amministrativa. 

Rispetto alle norme previste per gli appalti sopra la soglia comunitaria, il D.Lgs. n. 36/2023 prevede una disciplina derogatoria a favore degli appalti (“semplificati”) sottosoglia. 

A tal proposito, relativamente agli adempimenti delle verifiche dei requisiti da espletare in capo all’aggiudicatario, l’articolo 52 del D.Lgs. 36/2023, denominato controllo sul possesso dei requisiti, dispone che: “nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”. 

Per queste tipologie di affidamenti, quindi, la stazione appaltante non dovrà verificare sempre in modo sistematico il possesso dei requisiti dell’affidatario, ma dovrà, pertanto, acquisire attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Resta ferma la possibilità, da parte degli operatori economici, di autodichiarare il possesso dei requisiti attraverso l’utilizzo del formulario DGUE oppure, semplicemente, tramite una propria autodichiarazione. 

Questo tipo di controllo sul possesso dei requisiti è ancora più semplificato rispetto a quanto già previsto dalle linee guida ANAC n. 4 per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, il quale prevedeva un regime di alleggerimento delle verifiche suddividendole in tre distinte fasce, a seconda dell’importo: fino a 5.000,00 euro; superiore ai 5.000 ed inferiore ai 20.000 euro; superiore ai 20.000 euro fino a 40.000 euro. 

I controlli da parte del RUP aumentavano via via gli importi crescevano, pertanto, il RUP veniva chiamato a fare verifiche più approfondite a seconda dell’importo dell’affidamento. 

Oggi, invece, ogni Stazione Appaltante, al fine di garantire la massima trasparenza nel proprio operato, deve dotarsi di un proprio regolamento nel quale deciderà le modalità del sorteggio degli operatori economici da verificare. 

Questa pratica è stata attuata anche in applicazione del principio di fiducia dettato dall’art. 2 del nuovo codice e quindi riferibile ad una reciproca collaborazione tra i funzionari della pubblica amministrazione e gli operatori economici. Si veda a tal proposito la relazione che accompagna il codice dove viene descritta perfettamente la ratio di tale principio. Principio che tende a rendere più celere e più responsabile l’azione amministrativa. Tale principio è strettamente collegato con il principio del risultato, ossia il raggiungimento dell’interesse pubblico primario che si realizza con l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e miglior rapporto qualità/prezzo sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 

Ma cosa succede se nel corso delle verifiche a campione ci si accorge che l’operatore economico non possiede i requisiti autodichiarati? 

Lo stesso articolo 52, al comma 2 prevede che “quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”. 

  1. MOP-BDAP (Monitoraggio Opere Pubbliche) 

Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) ha l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa delle opere pubbliche in Italia. 

Il D. Lgs. 229/2011 ha dettato le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e l’utilizzo dei finanziamenti, finalizzato a migliorare la gestione delle risorse finanziarie e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore. 

Oggetto di monitoraggio sono gli interventi di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), identificati da CUP, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, in corso di esecuzione o avviati successivamente alla data del 21/02/2012 o, in seconda istanza, del 01/01/2016, considerando che tali date dipendono dal sorgere dell’obbligo di adempimento al monitoraggio da parte del soggetto titolare dell’intervento stesso. Infatti: 

– se il soggetto titolare dell’intervento è tenuto al monitoraggio fin dalla fase del suo avvio la data di riferimento è il 21/02/2012; 

– se il soggetto titolare dell’intervento è tenuto al monitoraggio a seguito dell’ampliamento dell’ambito soggettivo la data di riferimento è il 01/01/2016. 

Il monitoraggio interessa tutti quegli interventi che alle date su indicate siano ancora attivi, sia a livello di cantiere che a livello di contabilità. 

Sono oggetto di monitoraggio gli interventi di realizzazione di lavori pubblici finanziati sia con risorse pubbliche (statali, regionali, comunali, ecc.), private e miste (es. Partenariato Pubblico Privato), mentre non sono oggetto di monitoraggio gli interventi finanziati o cofinanziati tramite fondi europei o tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-ex FAS), in quanto monitorati attraverso la Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e tutti gli interventi finanziati dal PNRR. 

Il responsabile unico delle comunicazioni dell’amministrazione ha l’obbligo di monitorare, ampliare ed aggiornare periodicamente (entro il mese successivo ad ogni trimestre) le informazioni della relativa opera sulla piattaforma MOP-BDAP, inserendo nelle varie sezioni di competenza le informazioni richieste che si sono realizzate nel periodo di interesse. 

I due elementi essenziali attraverso cui si alimentano le informazioni alla Banca Dati del MEF sono il CUP ed il CIG. A tal proposito si fa riferimento alla Circolare MEF del 2014, attuativa ed esplicativa delle previsioni di cui alla legge n. 196/2009 e al d.lgs. 229/2011. 

I dati del monitoraggio sono accessibili a tutti i soggetti interessati attraverso l’accesso libero al web. 

Infine, la riforma della disciplina sull’anticorruzione e la trasparenza (L.190/2012) ha previsto la possibilità di pubblicare i dati relativi alle opere pubbliche attraverso BDAP, in particolare, gli enti adempiono alla normativa pubblicando un link nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale che rimanda alla pagina dell’ente su OpenBDAP. 

Sending
Questo articolo è valutato
4 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Alessandro Lattanzio
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.