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Modalità applicative della clausola sociale

“La giurisprudenza amministrativa ha interpretato la portata obbligatoria della clausola sociale nei seguenti termini:

– la clausola cd. sociale va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in questi termini essa è conforme al criterio secondo cui l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023 n. 9790; parere Cons. Stato 21 novembre 2018 n. 2-OMISSIS-3).

– ciò significa che la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all’appaltatore uscente né tanto meno ad applicargli le medesime condizioni contrattuali e lo stesso inquadramento né, infine, a riconoscergli l’anzianità pregressa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761; Id, 16 gennaio 2020 n. 389);

– deve essere necessariamente rimessa al concorrente la scelta sulle modalità di attuazione della clausola sociale, incluso l’inquadramento da attribuire ai lavoratori, spettando allo stesso operatore l’onere di formulare la proposta contrattuale anche attraverso il progetto di assorbimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 settembre 2020 n. 5338), residuando soltanto un obbligo di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo;

– la cognizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto esclusivamente la fase di scelta del contraente, si arresta necessariamente all’accertamento precedentemente compiuto sulla legittimità della clausola sociale inserita nel bando di gara; in che modo l’imprenditore subentrante dia seguito all’impegno assunto con la stazione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario (id est, come abbia rispettato la clausola sociale) attiene, infatti, alla fase di esecuzione del contratto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (cfr. TAR Napoli, sez. II, 1 giugno 2020, n. 2143).”

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Redazione MediAppalti
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