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“La modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica”

“Per giurisprudenza consolidata, infatti, la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettibile di essere mutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2020, n.1449), con la precisazione che nell’ambito della procedura de qua «sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, senza che ciò determini una modifica del punctum individuationis dell’offerta» (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 16 marzo 2020, n.1873).

Nello specifico, la giurisprudenza ritiene possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché l’entità dell’offerta economica rimanga ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449), e le singole voci di costo siano modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874;): fermo restando che non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581).

Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non ha, infatti, quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3528).”

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Redazione MediAppalti
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