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Il comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici individua i soggetti nei cui confronti operano le cause di esclusione previste dai precedenti commi 1 e 2 – e sui quali quindi devono essere effettuati i controlli – in base alla forma giuridica dell’operatore economico. Un tema dibattuto è quello inerente al socio persona giuridica. Il socio persona fisica è richiamato da questa fattispecie astratta quando si riferisce ai controlli sulle società a socio unico, ma, al contrario, l’articolo 80 comma 3 del Codice non cita mai la figura del socio nella veste di persona giuridica. La situazione è controversa poiché da sempre si oppongono due orientamenti, lasciando alle stazioni appaltanti, la scelta di estendere i controlli anche ai soci non persone fisiche e, di conseguenza, richiedere in gara agli operatori le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale rispetto a tali soggetti. Da un lato, parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono l’opportunità di verificare anche le persone giuridiche, al fine di garantirne l’integrità morale alla pari del concorrente persona fisica. Dall’altra parte vi è chi ha sempre sposato l’interpretazione strettamente letterale della norma, sostenendo che le persone giuridiche non sarebbero da sottoporre a controllo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il soggetto interessato e impresa concorrente.

Recentemente, il Consiglio di Stato – sez. V- con sentenza n. 7795 del 7-09-2022 si è pronunciato in riferimento al caso del socio unico persona giuridica, affermando che la disposizione dell’art. 80, comma 3, non è riferita o riferibile al “socio unico persona giuridica”. In ragione di questo, del principio di tassatività delle cause di esclusione nonché del correlato principio di “stretta interpretazione” della norma, senza possibilità di estensione analogica, in quanto limitative della libertà di concorrenza, sarebbe illogico estendere gli obblighi in discussione al caso del socio di maggioranza persona giuridica quando la stessa norma, per il caso di socio unico, li richiede per la sola persona fisica (cfr. ex multis Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 179/2016; Tar Piemonte, Torino, sez. I, del 29 gennaio 2018 sentenza n. 124). Sul punto al momento è assolutamente controversa e pertanto è rimessa alle stazioni appaltanti la delicata decisione sul se controllare o meno anche il socio di maggioranza persona giuridica in società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

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Redazione MediAppalti
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