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Stante l’indicazione delle linee guida Anac n. 1, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono come espressamente previsto dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. 50/16:
– per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.

Tale indicazione, sembra assurgere a requisito imprescindibile ai fini dell’espletamento dell’attività di verifica dei progetti, e come tale assimilabile più ad un requisito di qualificazione professionale piuttosto che ad una certificazione di qualità ascrivibile tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, affinché la prestazione avvenga nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato.

Pertanto, atteso che tale certificazione sarebbe da considerarsi requisito di idoneità professionale, non si ritiene fattibile e legittimo il ricorso all’avvalimento.

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Redazione MediAppalti
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