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Dal combinato disposto dell’art. 42 comma 2 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 emerge che l’obbligo di astensione ricorre per tutti i soggetti chiamati ad intervenire nello svolgimento della procedura di aggiudicazione ove esistano “gravi ragioni di convenienza”. Al fine di delimitare l’ampio raggio di operatività di tale formula generale, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’ipotesi di conflitto d’interessi “deve essere supportata da elementi concreti, specifici ed attuali” (Consiglio di Stato, sezione III, 26 marzo 2021, n. 2581).

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Redazione MediAppalti
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