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Appare inevitabile iniziare un piccolo percorso informativo su quella che è la meccanica operativa di rendicontazione dei dati e delle informazioni inerenti il ciclo vita dei contratti pubblici da parte del RUP all’A.N.A.C., alla luce del d.lgs. 36/2023. Attività di rendicontazione che si sviluppa attraverso il sistema informatico strutturato dall’Autorità, per alimentare di contenuti le specifiche sezioni della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e che si fonda sull’esigenza di assicurare la digitalizzazione completa del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, garantendo l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica (art. 19 c. 1 d.lgs. 36/2023).

Un obbligo informativo, per quanto in particolare si sta qui trattando, assolto attraverso l’inoltro di flussi continui di dati tecnico – contabili che dovrà garantire un completo monitoraggio dell’andamento contrattuale dei singoli appalti.

Un’attività informativa che ad ogni modo, dovrà essere condotta e ispirata al concetto di interrelazione tra banche dati diverse, scongiurando il rischio (o limitandolo al minimo) di imporre una reiterazione di inserimento da parte degli operatori, delle medesime informazioni, su molteplici banche dati (c.d. principio di unicità di invio ai sensi dell’art. 19 c.2).

Come noto l’intera parte II del Libro I del Codice, dedicata alla digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, andrà a regime dal 01/01/2024, esigenze operative e di struttura ne hanno tra le altre cose richiesto un avvio differito rispetto all’efficacia del nuovo codice.

Tuttavia gli adempimenti informativi e di comunicazione non si fermano; proseguono come nel passato e sono pertinenza del RUP (sia inteso esso nell’accezione “antica” del d.lgs. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento; sia inteso esso nell’accezione più corretta di responsabile unico di progetto o dell’eventuale responsabile di fase nominato). Graverebbe infatti su tali ultimi soggetti, l’onere dell’attività informativa periodica da espletarsi mediante l’invio dei dati all’Osservatorio Centrale di A.N.A.C., ovvero anche agli Osservatori Regionali in cui essa è talvolta per alcune regioni d’Italia articolata.

Attività informativa che passa attraverso le comunicazioni della fase di aggiudicazione (affidamento/adesione), della fase di inizio esecuzione del contratto, della fase eventuale di esecuzione e avanzamento, della fase di conclusione, della fase di collaudo; nonché di tutte le ulteriori eventuali fasi c.d. non obbligatorie, quali subappalto, accordo bonario, modifiche contrattuali, sospensioni, recessi e risoluzioni, che per qualche motivo (non necessariamente patologico), conducono il contratto di appalto a sviluppi particolari.

Parliamo ovviamente degli adempimenti di comunicazione già previsti all’art. 213 commi 9 e 13 del d.lgs. 50/2016 (che tra l’altro in maniera non molto ordinata non risultavano circoscritti all’interno del solo articolo 213, ma “disseminati” letteralmente all’interno di tutto il codice uscente); ancor prima presenti nell’art. 7 del d.lgs. 163/2006 e che nel nuovo codice abitano l’art. 222 comma 9 e 13.

Attualmente è previsto, all’art. 225 comma 2, che una buona parte delle disposizioni del neo nato codice, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, aggiungendosi che in tema di trasmissione dati, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (perciò in via transitoria), le previsioni operative risalenti al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per lo svolgimento delle attività relative:

a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

(omissis).

È poi l’art. 222 al comma 9 del nuovo codice, a ricordarci che: “Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con proprio provvedimento”.

Tra l’altro il corretto assolvimento informativo costituisce uno degli elementi di base per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti (si veda l’art. 63 d.lgs. 36/2023 nonché art. 8 del allegato II.4 ), fatto questo, non di poco conto, che evidentemente stimola i soggetti a un controllo puntuale dell’attività di rendicontazione inerente i contratti in essere e lo sviluppo di protocolli operativi che favoriscano in modo sempre più efficace, l’assolvimento di tali obblighi entro le tempistiche di comunicazione delineate da A.N.A.C..

Tempistiche che vengono ormai da lontano e che nel tempo sono state determinate direttamente dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (prima Avcp) che sulla materia ha sempre mantenuto potestà regolativa. Si pensi ai Comunicati del Presidente dell’Autorità di Vigilanza del 04/04/2008, del 14/12/2010 e 29/04/2013; nonché a tutti i Comunicati e le disposizioni dell’ANAC post 19/04/2016 (data di operatività del d.lgs. 50/2016), dai quali si individuano tempistiche operative di comunicazione così schematizzabili:

Comunicato dell’Autorità del 22 ottobre 2013 – I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno trasmessi con riferimento alle seguenti fasi:

  • I FASE: Aggiudicazione (entro 30 gg. dalla aggiudicazione definitiva efficace o di definizione della procedura negoziata);
  • II FASE: Inizio ed esecuzione del contratto (entro 60 gg. dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto);
  • III FASE: Esecuzione ed avanzamento (entro 60 gg. dalla data di emissione del certificato di pagamento);
  • IV FASE: Conclusione (entro 60 gg. dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture);
  • V FASE: Collaudo (entro 60 gg. dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

Eventuali ulteriori fasi collegate a sviluppi esecutivi del contratto, quali: Ritardi o sospensioni, accordi bonari, modifiche dei contratti in corso di esecuzione, subappalti, variazioni aggiudicatario in corso d’opera, hanno una tempistica di trasmissione che si sviluppa entro 60 gg. dal verificarsi dell’evento.

Costituisco eccezione a questo tempo, le vicende riconducibili alle modifiche contrattuali (prima collocate all’art. 106 d.lgs. 50/2016, oggi all’art. 120 d.lgs. 36/2023) per le quali la trasmissione informativa (e addirittura per le varianti in corso d’opera anche il successivo invio dei documenti ad A.N.A.C.) deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione della modifica contrattuale da parte della stazione appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza (giusti Comunicati del Presidente del 17/03/2015, Comunicato del 28/10/2015 e Comunicato del 17/02/2016) in ottemperanza al disposto di cui all’art. 37 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n.114/2014, trasposto nell’art. 106, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016).

L’inadempimento dell’obbligo è sanzionato distinguendo (ai sensi del comma 13 dello stesso art. 222), responsabilità da carente e/o omessa informazione ed esibizione dei documenti; dalla responsabilità da infedele, falsa trasmissione e documentazione. Nel primo caso la sanzione si muoverà entro il limite minimo di € 500,00 e massimo di € 5.000,00 mentre nel secondo caso il perimetro è più alto perché oscilla tra i € 500,00 e € 10.000,00. Ovviamente, come noto l’Autorità con propri atti definisce e disciplina i procedimenti sanzionatori che possono condurre alla sanzione. Tali profili sanzionatori non sono una novità rispetto al passato, poiché anche al comma 13 dell’art. 213 del d.lgs. 50/2016 erano previste le medesime fattispecie, soltanto che i valori delle sanzioni erano certamente differenti perché l’omessa comunicazione e l’inottemperanza era sanzionata nel perimetro € 250,00 / € 25.000,00 , mentre l’infedele e falsa trasmissione e documentazione stava nel margine € 500,00 / € 50.000,00.

Va ricordato naturalmente che il comma 13 dell’art. 222 d.lgs. 36/2023 (identica la previsione presente anche nel comma 13 del d.lgs. 50/2016) rivolgendosi ai destinatari delle sanzioni, parla genericamente di “soggetti” perciò non soltanto di coloro i quali operano per conto della “pubblica amministrazione”, ma anche nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento; nonché nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di documenti da parte di A.N.A.C., ne forniscano di non veritieri o che ancora, forniscano alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione.

Tuttavia va aggiunto che per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell’ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’adempimento degli stessi.

E’ chiaro che oggi l’intera costruzione qui descritta è orientata tra le altre cose al rispetto del principio della fiducia espresso all’art. 2 del nuovo codice degli appalti , in base al quale: “Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.”

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Redazione MediAppalti
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