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L’adeguamento dei prezzi è un argomento che ha fatto molto discutere nell’ultimo periodo oltre ad essere stato protagonista di numerosi interventi normativi che hanno cercato di fronteggiare l’eccessivo rincaro che ha caratterizzato gli approvvigionamenti delle stazioni appaltanti in seguito agli eventi storici dell’ultimo periodo.

Già in vigenza del precedente codice, il d.lgs. 50/16, è intervenuto il dl 50/2022 (decreto aiuti) con l’introduzione di misure di adeguamento prezzi per fronteggiare i rincari subiti dai materiali da costruzione, carburanti e i prodotti energetici.

All’art 26 il decreto prevedeva che le regioni dovessero procedere:

– ad un adeguamento infrannuale dei prezzari entro il 31 luglio 2022;

– nell’attesa dell’aggiornamento dei suddetti prezzari avrebbero potuto incrementare fino al 20 % le risultanze dei prezzari aggiornati al 31/12/2021 per pori procedere al conguaglio degli importi in fase di liquidazione e pagamento degli stati di avanzamento lavori.

Al fine di fronteggiare il pagamento di maggiori importi, le stazioni appaltanti potevano utilizzare:

– risorse accantonate per imprevisti, nel limite del 50%;

– eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;

– somme derivanti da ribassi d’asta;

– somme relative ad altri interventi già ultimati e collaudati

– somme derivanti da specifici fondi.

Nel caso in cui il certificato di pagamento fosse già stato emesso, si consentiva, per le lavorazioni effettuate tra il primo gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto aiuti, l’emissione di un certificato di pagamento straordinario conforme ai prezzari aggiornati entro 30 giorni.

Con la legge di bilancio n. 197/2022 sono state introdotte ulteriori misure per l’annualità del 2023, le cui disposizioni si applicavano alle nuove procedure di affidamento ma anche a quelle avviate negli anni precedenti.

Per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dovrà essere applicato il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023. In ogni caso vigeva l’obbligo per le regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023;

– per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o nell’anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, doveva essere emesso il SAL con prezzario aggiornato annualmente (secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, terzo periodo, d.lgs. 50/2016). Tuttavia, nel caso in cui le regioni non avessero ancora provveduto all’aggiornamento annuale dello stesso, si potevano contabilizzare i lavori con il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, o comunque con l’ultimo prezzario utilizzato (in mancanza di aggiornamenti).

I maggiori importi derivanti dai prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura del 90%; la percentuale si riduce all’80% nel caso di procedure di affidamento con offerte presentate nell’anno 2022. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del SAL.

Con l’art. 29, d.l. 4/2022, sono state fornite indicazioni relative ai contratti in corso di esecuzione. La norma – dopo aver precisato al comma 1 che le disposizioni ivi previste si applicano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indette successivamente all’entrata in vigore del decreto – ha stabilito al comma 1, lett. b) che “per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”. Il comma 3 specifica al riguardo che “La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori”.

Il comma 5-quinquies, dell’art. 52 del D.L. 13/2023 (convertito in legge con la L. 21/04/2023, n. 41) ha modificato l’art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), che era stato già integrato dalla Legge di bilancio 2023.

In particolare, tramite modifica del comma 6-ter dell’art. 26, del D.L. 50/2022, è stato prorogato al 30/06/2023 (dal 31/12/2022) il termine finale di presentazione delle offerte sulla base delle quali sono stati aggiudicati gli appalti pubblici di lavori sottoposti alla disciplina derogatoria del comma 6-bis, dell’art. 26, del D.L. 50/2022.

Si aggiunge alla lista l’art. 7, comma 2-ter, del d.l. 36/2022 (“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”), conv. in l.n. 79/2022 secondo il quale “L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera».

L’art. 7, comma 2-ter è espressamente riferito agli appalti relativi all’attuazione del PNRR ma in ogni caso, come sottolineato dall’Autorità «Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del PNRR (come si evince dalla rubrica della norma), alla stessa può essere assegnata valenza generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016. In tal senso, l’applicazione della disposizione de qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione» (in tal senso pareri Funz Cons 34/2022 e 37/2022) e ferme altresì le ulteriori condizioni di applicabilità della norma, fissate dal comma 2-ter  dell’art. 7 citato (parere Funz Cons 53/2022).

Il tema dell’adeguamento prezzi di sicuro ha coinvolto in prima battuta il settore dei lavori pubblici tanto da richiedere una normativa ad hoc, per poi estendersi anche al settore dei servizi e alle forniture, lasciando scoperto il settore dei servizi tecnici di ingegneria in cui si registrano posizioni differenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l’ANAC.

Il Ministero, in particolare, nel parere dell’8 maggio 2022, n. 1455, ha affermato come l’obbligo della clausola di revisione prezzi trovi applicazione solo in relazione “ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero che abbiano un termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori”, con ciò riferendosi ai servizi ad esecuzione prolungata quali, ad esempio, la direzioni lavori e coordinamento in fase di esecuzione e non anche, a quelli a prestazione “concentrata” quali ad esempio, i servizi di progettazione ( ivi compreso il coordinamento in fase di progettazione).

Con il successivo parere n. 1371 del 21.06.2022, emesso su esplicita richiesta (connessa alla previsione contenuta nell’art. 26 del Dl. 50/22 e sulla di essa applicabilità per il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva direzione lavori e coordinamento sicurezza), viene precisato che “il meccanismo compensativo previsto dalla norma riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione dello stato avanzamento lavori, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi”.

L’ANAC invece, si è espressa in maniera opposta, ribadendo l’efficacia della clausola di revisione prezzi anche per la progettazione, tenuto conto che l’inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d’essere, “con riferimento alle procedure per l’affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all’importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo”. In questo modo la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, consentirebbe un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell’equo compenso previsto dall’art. 19-quaterdecies, comma 3, del d.l. 148/2017 e dalle Linee guida ANAC n. 1.

Inoltre, nel parere n. 1455/2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene che “nelle procedure di affidamento di incarichi per i SIA, ad esecuzione non istantanea, la clausola di revisione prezzi debba essere rapportata solo all’importo delle spese e degli oneri accessori, affermando, implicitamente, che la revisione dei prezzi contrattualmente prevista non operi in relazione ai compensi”.

In tale situazione di divergenza di visioni, si ritiene che la clausola di revisione vada inserita sempre nelle procedure indette dal 27/01/2022, in quanto la norma non prevede esclusioni di sorta in merito alla tipologia di affidamenti. Sulla modalità di parametrare tale clausola ai costi che incidono significativamente sullo svolgimento del servizio da affidare, invece, ci si rimette ancora una volta alle valutazioni delle stazioni appaltanti.

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Redazione MediAppalti
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