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Premesse

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito per brevità, “PNRR”) rappresenta l’intervento che, nell’ambito del programma comunitario del cd. Next Generation EU, ha l’obbiettivo di introdurre nel panorama nazionale diverse innovazioni volte a “costruire un’Italia nuova”, lasciando alle spalle il devastante impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19.

Sono evidenti le opportunità che deriveranno dall’attuazione delle misure del PNRR, tra le quali la realizzazione di interventi anche infrastrutturali, pur nelle difficoltà dovute all’applicazione della normativa di riferimento nella fase di ideazione e nel processo di esecuzione degli stessi.

Diverse sono infatti le incognite per le amministrazioni sia centrali che locali chiamate – per rispettiva competenza – a gestire le diverse procedure per l’attuazione degli interventi finanziati da risorse del PNRR, come anche integrati attraverso le risorse del Piano Nazionale Complementare (di seguito per brevità, “PNC”).

Proprio al fine di favorire e semplificare non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione degli interventi, fra le riforme previste per la compiuta attuazione del PNRR, riveste indubbia rilevanza la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina della contrattualistica pubblica, oggi attuata con l’adozione del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Nuovo Codice Appalti”). Come noto il Nuovo Codice Appalti è entrato in vigore dal 1^ aprile 2023 benchè le relative disposizioni hanno acquistato efficacia a partire dal 1^ luglio 2023, con la conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016.

A decorrere da tale data, fra i vari interrogativi sorti fra gli operatori del settore, si è posto proprio il tema dell’individuazione di quale normativa applicare alle procedure bandite a far data dal 1^ luglio 2023 per l’affidamento di interventi finanziati proprio con risorse del PNRR o PNC, stante anche la validità della normativa emergenziale medio tempore emanata dal legislatore.

Si ricorda infatti che, al fine di assicurare snellezza e celerità nella gestione delle procedure connesse all’attuazione degli interventi infrastrutturali del PNRR, sono state emanate una serie di normative speciali, fra le quali anche il D.L. n. 77/2021 (recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) e il D.L. n. 13/2023 (recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”) l’obiettivo di accelerare le procedure per l’affidamento degli interventi ammessi nel PNRR attraverso una serie di deroghe, modifiche temporanee alla disciplina dell’allora vigente D.Lgs. n. 50/2016 nonché richiami ad altra normativa speciale.

Essendo al 1^ luglio 2023 divenute efficaci le norme del Nuovo Codice Appalti, si è quindi posto un problema di coordinamento rispetto alle norme speciali recanti deroghe a disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, norme che tra l’altro non sono state riprodotte con identici contenuti nel D.Lgs. n. 36/2023.

A tale riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso diffondendo la circolare del 12 luglio 2023 e rilasciando dei pareri, a fronte dei quali tuttavia non è stato risolto il problema interpretativo. Stante il dubbio ermeneutico è stato, quindi, chiamato a intervenire il giudice amministrativo con delle pronunce che andremo ad esaminare nel prosieguo del presente contributo.

BOX: Al 1^ luglio 2023, data in cui le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 hanno acquistato efficacia, è sorto il dubbio ermeneutico su quale normativa applicare alle procedure per l’affidamento di interventi PNRR

1. La disciplina del D.Lgs. n. 36/2023

L’art. 229 comma 1 del Nuovo Codice Appalti stabilisce che lo stesso «entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023». Il secondo comma indica invece che «Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023».

Con una tecnica normativa originale rispetto alla prassi, il legislatore ha, quindi, introdotto un complesso regime transitorio, articolato anche in funzione delle scadenze previste dal PNRR:

  • in data 1^ aprile 2023, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione, il Nuovo Codice Appalti è entrato in vigore;
  • alla data del 1^ luglio 2023 hanno assunto efficacia quasi tutte le nuove disposizioni, anche se a quella data hanno trovato applicazione solo un numero limitato di norme (ad esempio sono entrate in vigore il 1^ gennaio 2024 le norme in materia di digitalizzazione e pubblicità ex art. 225 comma 2 del Nuovo Codice Appalti).

Correlativamente, l’art. 226 del Nuovo Codice Appalti al comma 1 ha previsto che «Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023».

BOX: Il D.Lgs. 36/2023 è entrato in vigore dal 1^ aprile 2023 benchè le relative disposizioni hanno acquistato efficacia a partire dal 1^ luglio 2023, con la conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016

La data di acquisto dell’efficacia del Nuovo Codice Appalti è importante per stabilire quali sono i “procedimenti in corso”, cui continua ad applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016.

Infatti, il Nuovo Codice Appalti all’art. 226 comma 2 dispone che «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data».

Ferma restando la disciplina transitoria generale di cui sopra, con riferimento «alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea», l’art. 225 comma 8 del Nuovo Codice Appalti ha previsto inoltre che «si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018».

Da qui il dubbio sorto in merito a quale normativa applicare dopo il 1^ luglio 2023 alle procedure per l’affidamento di interventi finanziati a valere del PNRR e risorse assimilate (PNC o fondi strutturali UE).

Il D.Lgs. n. 36/2023 si limita, infatti, a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di interventi PNRR, ma non anche degli istituti del D.Lgs. n. 50/2016 in esse sporadicamente richiamati.

Giova sin da subito rilevare che i provvedimenti legislativi indicati al comma 8 dell’art. 225 non disciplinano in modo compiuto le procedure di affidamento degli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Si tratta infatti di disposizioni speciali in deroga alla disciplina dell’ormai abrogato D.Lgs. n. 50/2016, emanate al fine di assicurare accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR.

BOX: Il D.Lgs. n. 36/2023 si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di interventi PNRR, ma non anche degli istituti del D.Lgs. n. 50/2016 in esse sporadicamente richiamati

2. La (confusa) posizione del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 12 luglio 2023 ha emanato una circolare ministeriale, (di seguito per brevità, “Circolare Ministeriale”) condivisa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con l’ANAC, recante chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative circa il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1^ luglio 2023, a seguito dell’efficacia applicativa del Nuovo Codice Appalti.

Il Ministero, richiamando quanto disposto dall’art. 225 comma 8 (secondo cui per procedure finanziate con risorse PNRR o assimilate anche dopo il 1^ luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 e le altre norme speciali) e dall’art. 226 comma 1 del Nuovo Codice Appalti (secondo cui dal 1^ luglio 2023 il D.Lgs n. 50/2016 è abrogato), ha rilevato che dal combinato disposto delle due norme sorge la necessità di un chiarimento interpretativo per le ipotesi in cui per le procedure finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o assimilate indette successivamente al 1^ luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del Nuovo Codice Appalti.

Nella Circolare Ministeriale il Ministero rileva che l’art. 225 comma 8 del Nuovo Codice Appalti conferma la specialità delle disposizioni previste dal D.L. n. 77/2021, affermando che è fatta salva l’applicazione, anche successivamente al 1^ luglio 2023, tanto delle disposizioni derogatorie dello stesso D.L. n. 77/2021 quanto delle norme di rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi, in quanto «tale soluzione appare conforme alla effettiva voluntas legis individuata dal legislatore». Sul punto il Ministero si riporta anche alla Relazione illustrativa al Nuovo Codice Appalti nell’ambito della quale viene precisato che le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state «introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere».

L’impostazione della Circolare Ministeriale circa la specialità delle disposizioni del D.L. n. 77/2021 e della «perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi  introdotte nell’ordinamento giuridico» relative a interventi del PNRR è stata poi confermata da una serie di pareri resi dal Ministero stesso tramite il Servizio del Supporto Giuridico i quali hanno fatto espresso rinvio alla medesima Circolare Ministeriale.

Si segnala in particolare il parere n. 2153/2023[1] delServizio del Supporto Giuridico del MIT, chiamato a rispondere al seguente quesito: «Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no?».

Il Ministero con il parere in questione ha risposto che «sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere” …».

Il dubbio ermeneutico permaneva.

Con il parere n. 2153/2023, così come già con la Circolare Ministeriale, il Ministero non ha chiarito infatti se, esclusa in via generale l’applicazione del Nuovo Codice Appalti, si può applicare la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 laddove non derogata né fatto oggetto di esplicito rinvio da parte della normativa speciale del PNRR, rimanendo quindi il dubbio di quale disciplina applicare nella gestione delle procedure e nella fase esecutiva del contratto per tutti quegli aspetti non espressamente trattati dalla normativa speciale del PNRR.

Proprio in ragione dell’incertezza normativa venuta a determinarsi, nell’ambito della conversione in legge del D.L. n. 69/2023 è stato introdotto l’art. 24-ter con cui sono state apportate modifiche all’art. 48 comma 3 del D.L. n. 77/2021: nel sancire che per gli interventi finanziati con risorse PNRR possono trovare applicazione le procedure negoziate senza bando del D.Lgs. n. 50/2016, viene anche espressamente prevista in tali casi l’applicabilità dell’art. 226, comma 5 del Nuovo Codice Appalti secondo cui «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso». Il richiamo all’art. 226 comma 5, norma di coordinamento e chiusura, consente quindi – per dette procedure negoziate senza bando – di considerare ogni riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 come se fosse fatto alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 36/2023 o ai relativi principi.

A fronte di questa modifica legislativa il Ministero, nuovamente interrogato in ordine al regime giuridico da applicare per gli affidamenti finanziati con risorse PNRR o assimilate se pubblicate dopo il 1^ luglio 2023, ha diffuso l’aggiornamento del parere n. 2203/2203[2]secondo cui «In merito all’applicabilità del D.Lgs. 50/2016 agli appalti PNRR/PNC, la disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e la circolare ministeriale del 12 luglio 2023 citata nel quesito devono essere interpretate in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.L. 77/2021, inserita dall’art. 24 ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103). In base a tale disposizione di nuova introduzione, riferibile alle procedure indicate al comma 1 del citato art. 48 D.L. 77/2021, afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, trova applicazione l’art. 226, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, … Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2015».

BOX: Con la circolare del 13.7.2023 il MIT ha rilevato che anche in vigenza del D.Lgs. 36/2023, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. 50/2016 introdotte dal D.L. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo D.Lgs. 50/2016

3. Gli arresti giurisprudenziali

A fronte della confusione venuta a determinarsi in merito alla portata dell’art. 225, comma 8 del Nuovo Codice Appalti si sono delineate due diverse posizioni:

  • chi, in linea con la Circolare Ministeriale, riteneva che per le procedure finanziate da ricorse PNRR o assimilate si potesse applicare, anche dopo il 1^ luglio 2023, il D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dalla normativa speciale si cui al D.L. n. 77/2021 e al D.L. n. 13/2023;
  • chi riteneva che per le procedure finanziate da ricorse PNRR o assimilate dopo il 1^ luglio 2023 ai sensi dell’art. 226, comma 5 del Nuovo Codice Appalti si dovessero applicare le norme corrispondenti a quelle del D.Lgs. n. 50/2016.

La confusione ermeneutica oggi si può ritenere superata per effetto di alcune recentissime pronunce giurisprudenziali che hanno offerto un preciso inquadramento giuridico della questione.

Fra i primi a intervenire il TAR Umbria, Sez. I con la sentenza n. 758 del 23 dicembre 2023. I giudici umbri, dopo aver ricostruito la cornice giuridica si riferimento, hanno in primis rilevato che vi è «uno iato tra la data di entrata in vigore del codice di cui al d.lgs. n. 36/2023 e l’acquisto dell’efficacia delle sue disposizioni e dei suoi allegati», per poi rilevare che, stante il richiamo all’art. 225, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 alla normativa speciale, «il d.l. n. 77/2021 non reca una compiuta disciplina delle procedure di affidamento degli appalti finanziati con le risorse del PNRR. Il decreto, infatti, ha lo scopo di «defini[re] il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018» (art. 1). Tali finalità sono perseguite, per quello che qui interessa, attraverso disposizioni derogatorie di specifiche norme del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente), che sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in particolare, negli artt. 48 (recante “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”) e seguenti».

Ad avviso dei giudici umbri «Dunque, anche successivamente all’entrata in vigore (rectius: all’acquisto dell’efficacia) delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR continuano senz’altro ad applicarsi le norme derogatorie e, comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come convertito, in forza della specifica previsione di cui all’art. 225, co. 8, del nuovo codice. Rimane però il problema se, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di cui all’art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata dalle succitate disposizioni del d.l. n. 77/2021, ovvero il d.lgs. n. 50/2016».

Ad avviso del TAR Umbria il problema deve essere risolto applicando l’art. 226 del Nuovo Codice Appalti: «Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», posto che l’art. 226 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per le procedure avviate dal 1^ luglio 2023 «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso».

Alla medesima conclusione è giunto anche il TAR Lazio, Sez. II-bis, con la sentenza n. 134 del 3 gennaio 2024.

Ricostruita la vicenda fattuale oggetto del giudizio in questione, il TAR Lazio afferma che l’appalto oggetto di controversia, la cui determina a contrarre era stata emessa il 17 agosto 2023 e il bando era stato pubblicato in data successiva, sia soggetto alla disciplina del Nuovo Codice Appalti, come desumibile dagli articoli 229 comma 2, 226 comma 2 lettera a) e 225 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ad avviso dei giudici romani «la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione”. Il TAR Lazio con riferimento all’art. 225 comma 8 del Nuovo Codice Appalti rileva infine che lo stesso «si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati».

BOX: Le ultime pronunce giurisprudenziali hanno confermato che il D.Lgs. 36/2023 si applica anche alle procedure finanziate con risorse PNRR/PNC la cui determina a contrarre e il bando di gara siano successivi al 1ì luglio 2023 e, quindi, all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Conclusioni

A fronte della posizione espressa dal MIT, la giurisprudenza amministrativa intervenuta successivamente ha espresso un principio uniforme nel chiarire che a partire del 1^ luglio 2023 alle procedure di affidamento finanziate con risorse PNRR e PNC che per tutto quanto non derogato o non fatto oggetto di espresso rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 ad opera della normativa semplificatoria di cui all’art. 225, comma 8 del Nuovo Codice Appalti, deve trovare applicazione quest’ultimo, stante il criterio di prevalenza di cui all’art. 226, comma 5 del Nuovo Codice Appalti.

Considerata la rilevanza delle procedure per l’affidamento di interventi finanziati nell’ambito del PNRR (oggi una delle sfide più importanti per l’economia del nostro Paese), per garantire una cornice normativa chiara (a beneficio sia delle amministrazioni chiamate ad applicarle nelle diverse procedure da gestire sia degli operatori economici intenzionati a prendervene parte), forse sarebbe stato opportuno inserire in un unico corpo normativo tutte le norme speciali applicabili agli interventi finanziati con le risorse del PNRR riscrivendo la normativa per l’affidamento e l’esecuzione dei relativi contratti traendola dal Nuovo Codice Appalti (o facendo rinvio allo stesso).

Tuttavia, onde garantire la speditezza delle procedure di affidamento finanziate con risorse PNRR e prevenire possibili contenziosi su interpretazioni difformi dell’impianto normativo sin qui illustrato, si auspica un intervento del legislatore con cui, con una norma di chiusura nell’ambito dell’art. 225 comma 8 del Nuovo Codice Appalti, cristallizzi la posizione dei giudici amministrativi.


[1] https://www.serviziocontrattipubblici.com/Home/QuestionDetail/2153

[2] https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2203

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
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