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L’art. 45 del nuovo codice prevede che le risorse per remunerare le attività tecniche si estendano a tutte le procedure e non solo all’appalto, superando quindi le difficoltà discendenti dalla precedente formulazione, che consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti escludendo tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti e, tali possono considerarsi anche quelli posti in essere ai sensi dell’art. 140 del nuovo codice relativamente ai casi di somma urgenza. Ciò detto, dubbi sorgono in merito all’applicazione della suddetta disciplina anche nei casi di affidamenti non comparativi.

Se è vero che tale estensione è in linea con la lettura testuale del nuovo codice e della relazione illustrativa, si tenga presente che al momento mancano gli indirizzi interpretativi della Corte dei Conti che in vigenza del d.lgs. 50/16, si era espressa in misura piuttosto restrittiva, escludendo l’erogazione degli incentivi negli affidamenti di somma urgenza, “tranne in casi specifici in cui l’amministrazione, nonostante l’affidamento diretto, proceda ad una procedura comparativa, motivandola adeguatamente”. (Corte dei Conti Toscana, delibera n. 234 del 24 novembre 2022). Il tutto nei limiti delle attività incentivabili di cui all’Allegato I.10 del d.lgs. 36/23.

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Redazione MediAppalti
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