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L’operatore economico dinanzi alla proroga contrattuale, ha una ragionevole aspettativa di poter proseguire la propria prestazione alle medesime condizioni del contratto originario o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, sebbene la decisione sia in capo alla stazione appaltante, posto  che solo quest’ultima ha il potere di attivare tale forma opzionale; la proroga tecnica, con conferma delle condizioni contrattuali iniziali, rappresenta una prosecuzione possibile solo al verificarsi di casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; dinanzi al rinnovo, invece, l’autonomia contrattuale dell’operatore economico torna piena e il nuovo contratto richiede una rinegoziazione di tutti gli elementi dell’accordo con la stazione appaltante.

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Redazione MediAppalti
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