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Il comma 5 dell’art. 92 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare il compenso incentivante la progettazione, fa espresso riferimento ad una “opera o lavoro pubblico” e non anche a servizi o forniture, pertanto si ha ragione di credere che detto incentivo risulti applicabile soltanto agli affidamenti di contratti di lavori pubblici. Né si pongono in contrasto con tale conclusione normativa le disposizioni  contenute nell’art. 61, del D.L. 112/08  (convertito con la Legge n. 133/08) e nell’art. 18, comma 4 sexies del D.L. n. 185/08 (convertito con la Legge n. 2/09) nelle quali il riferimento a “lavori, servizi e forniture” viene usato in generale in relazione al codice dei contratti pubblici che disciplina tutte e tre le materie ma non per collegare il riconoscimento del suddetto compenso incentivante (e la relativa percentuale) anche ai contratti di servizi e forniture. Né tantomeno nel nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici si ravvisano disposizioni da cui si possa formalmente desumere una espressa riconoscibilità del compenso incentivante anche alle ipotesi di contratti di appalti di servizi o forniture. L’art. 16 del DPR 207/2010, infatti, nel disciplinare il quadro economico, richiama l’importo di cui all’art. 92, comma 5 del codice riferendolo solo alla progettazione di opere pubbliche, mentre l’art. 279 sulla progettazione di servizi e forniture non richiama in nessun modo, neppure in via indiretta, l’art. 92 sopra citato.

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