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DELIBERA N. 422 del 12 aprile 2017

PREC 42/17/L

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM

Per ciò che concerne l’inserimento, negli atti di gara, dei “Criteri ambientali minimi” (c.d. CAM) che non siano stati previsti nel progetto esecutivo, l’Autorità ha recentemente evidenziato, con delibera n. 222 del 1 marzo 2017, proprio su istanza dell’ANCE, che le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM, e che le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio. Nella citata delibera viene espressamente richiamato l’allegato 1 al d.m. 24 dicembre 2015, aggiornato con d.m. 11 gennaio 2017, laddove specifica che «qualora la realizzazione dei lavori venga affidata separatamente dalla progettazione, per evitare modifiche non coerenti con quest’ultima, è necessario che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato».

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