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PREC 134/2020/S- PB

“Soltanto le modifiche importanti e dotate di significativa portata innovativa della disciplina di gara giustificano una proroga purché essa sia disposta in virtù dell’interesse pubblico prevalente rispetto a quello dei singoli concorrenti e nel rispetto del principio di partecipazione”

“… la stazione appaltante nel fornire chiarimenti specifica che dieci dipendenti rappresenta il numero ritenuto minimo indispensabile ma non vincola l’impresa che potrà stabilire il personale ritenuto necessario per lo svolgimento del progetto posto a base dell’offerta specificando in dettaglio quanto già stabilito all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, pertanto non si riscontra una modifica della disciplina di gara come sostenuto dall’istante;…e l’art. 79, comma 3 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 prevede le modifiche significative ai documenti di gara quale presupposto della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; quindi non ogni modifica o precisazione determina la necessità di una proroga dei termini ma soltanto una modifica sostanziale che possa indurre i concorrenti a riformulare il contenuto delle proprie offerte (vd. ex multis Cons. di Stato 21.03.20 n.1283 in cui vi era una modifica e integrazione dei criteri di valutazione delle offerte); … non sussistono i presupposti normativamente previsti per la richiesta di proroga;”

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Redazione MediAppalti
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