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PREC 107/18/S

“…le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante legittimano l’esclusione dalla gara, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto”

“…CONSIDERATO che è precluso, ex art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016, il ricorso al soccorso istruttorio per gli elementi afferenti all’offerta tecnica;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha più volte affermato che le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante legittimano l’esclusione dalla gara, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809). Nel caso di specie, la dichiarazione di impegno al rispetto dei CAM in fase di esecuzione non può essere ritenuta sostanzialmente sussistente in quanto desumibile dal contenuto complessivo dell’offerta tecnica, trattandosi di elemento essenziale espressamente richiesto dalla legge di gara;

CONSIDERATO che tale causa di esclusione non si pone in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici, atteso che tale norma riguarda il mancato rispetto di adempimenti documentali e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in  motivazione: l’operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore”

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