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PREC 57/2020/S

Commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta

“… con l’elenco dei criteri di aggiudicazione dettato all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici è stata superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione poiché nella valutazione delle offerte tecniche «possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualorconsentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli» costituisce un approdo giurisprudenziale consolidato la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo al ricorrere di determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta (v. Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 279);

Non esiste ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici una rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione. Nella valutazione delle offerte tecniche possono essere valutati profili di carattere soggettivo qualora siano particolarmente meritevoli sotto il profilo della loro idoneità ad incidere sulla migliore esecuzione delle prestazione. La valutazione deve sempre avvenire secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.”

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Redazione MediAppalti
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