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Parere n. 106 del 19/06/2013

PREC 68/13/S

1) In tema di requisiti di capacità economico-finanziaria risulta illegittima la richiesta di un fatturato triplo rispetto all’importo posto a base di gara.

1) Già in precedenza l’Autorità ha giudicato incongrue le prescrizioni dei bandi di gara per l’affidamento di appalti di servizi che richiedono il possesso di un fatturato minimo globale, nell’ultimo triennio, pari al triplo dell’importo a base d’asta, ravvisando una violazione dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato (cfr. A.V.C.P., parere 13 maggio 2010 n. 95; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 92). Gli artt.  41 e 42 del Codice dei contratti pubblici, infatti, lasciano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. A.V.C.P., parere 29 aprile 2010 n. 83; in giurisprudenza, tra molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304). Da ultimo, con l’art. 1, comma 2-bis, del d.l. n. 95 del 2012, è stata aggiunta al secondo comma dell’art. 41 del Codice la previsione esplicita secondo la quale sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

2) E’ illegittimo porre limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento

2) Come è noto, l’abrogato settimo comma dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici stabiliva che “Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso”. La sua abrogazione, avvenuta con il d.lgs. n. 152 del 2008 (cfr., in proposito: A.V.C.P., parere 30 maggio 2012 n. 87; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2011 n. 3565), è scaturita dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE con lettera di messa in mora del 4 febbraio 2008, nella quale l’art. 49, settimo comma, del Codice è stato ritenuto incompatibile con l’ordinamento comunitario proprio nella parte in cui consentiva alle stazioni appaltanti di esigere che il ricorso alle capacità di terzi sia possibile solo per integrare un preesistente requisito già posseduto dal concorrente nella percentuale indicata dall’avviso di gara.

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