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Parere n. 47 del 10/04/2013

PREC 28/13/S

Divieto di nomina della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Il momento di nomina della commissione assume rilievo ai fini di garantire l’imparzialità dei commissari e la loro terzietà ed estraneità rispetto agli offerenti, così da ridurre al minimo il rischio di collusioni tra commissari e concorrenti. Il giudice amministrativo si è espresso in merito agli effetti provocati dalla violazione della citata disposizione sulla procedura di gara, affermando che la violazione della detta regola comporta la caducazione della commissione e, conseguentemente, il travolgimento di tutti gli atti successivi della gara, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio 13 febbraio 2008 n. 1268; T.A.R. Umbria 28 ottobre 2011 n. 338). A rafforzare la tesi dell’effetto caducante che discende dalla violazione normativa che ci occupa si è espresso di recente anche il giudice amministrativo (T.A.R. Latina 7 novembre 2011 n. 886), secondo cui la regola stabilita dall’art. 84 comma 10 del D.L.vo n. 163 del 2006 è tassativa e inderogabile ed è espressione di un principio di ordine generale che travalica la materia delle gare di appalto e dei procedimenti di evidenza pubblica per abbracciare l’intero ambito dei procedimenti concorsuali, rispondendo ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell’attività della P.A., nel rispetto di una compiuta osservanza dell’obbligo di garantire parità di condizioni tra i concorrenti ed evitare condizionamenti di sorta (in tal senso anche Avcp parere di precontenzioso n. 126 del 5 novembre 2009 n. 126, nel quale è precisato che  la previsione in questione ha carattere tassativo e non ammette deroghe, anche in ragione del fatto che tutela i principi costituzionali di cui all’articolo 97). Nella vicenda in esame, peraltro, ricorre anche il puntuale disposto del paragrafo 12 del disciplinare di gara, ai cui sensi “Le varie fasi procedurali verranno effettuate da un’apposita Commissione nominata secondo le modalità previste dall’art. 84 del Codice dei contratti”. È perciò evidente che la stazione appaltante si è perfino autovincolata al rispetto della regola procedimentale contenuta nell’art. 84, comma 10, del Codice, attraverso il suo esplicito richiamo nella lex specialis di gara. Ne consegue, per i profili sopra richiamati, l’illegittimità della nomina anticipata della commissione giudicatrice (avvenuta all’interno della determinazione dirigenziale a contrarre, che ha approvato gli atti di gara ed il testo del bando) e l’illegittimità derivata di tutta l’attività posta in essere dalla commissione così nominata.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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