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Parere n. 1 del 12/01/2011

PREC 45/10/S

La Stazione Appaltante nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso  di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve  confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi  di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, come anche evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in  conflitto con la normativa comunitaria e nazionale.

Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, conosce un’applicazione per così dire “attenuata” solo quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi presentano (cfr. parere  n. 5 del 14 gennaio 2010). In tal senso, peraltro, si esprime anche il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui, in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta costituisce un sicuro principio di derivazione nazionale e  comunitaria (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 11 febbraio 2009, n. 340;  T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 dicembre 2008, n. 3135; T.A.R. Sicilia,  Catania, Sez. III, 5 maggio 2008, n. 735; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 912; 8 marzo 2006, n. 1194; 13 novembre 2003, n. 7237; 16 aprile 2003, n. 1993)  con la sola eccezione del caso in cui gli aspetti organizzativi o le esperienze pregresse, per il loro stretto collegamento con lo specifico oggetto dell’appalto, non vengano considerati in quanto tali, ma come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n.  5626; Cons. di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716; Cons. di Stato, Sez. VI,  9 giugno 2008, n. 2770; C.G.A., 22 giugno 2006, n. 296).


Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7,  lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo  di Riano –Affidamento del servizio di tesoreria comunale – S.A.: Comune di  Montelibretti (RM).

Il Consiglio

Vista la relazione  dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 11 febbraio 2010 è pervenuta  l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale la Banca di Credito  Cooperativo di Riano ha chiesto di conoscere l’avviso di questa Autorità in  merito alla legittimità della disposizione di cui all’art. 10 del bando di gara  per l’affidamento del servizio in oggetto, che ha introdotto un parametro di  valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale l’“Esperienza maturata nel settore ed  organizzazione del servizio”, assegnando allo stesso un massimo di 40  punti, ritenuto di per sé atto a determinare una disparità di trattamento tra i  partecipanti alla procedura di gara in questione.

Nello specifico, la banca istante ha  osservato che l’esperienza maturata nel settore, in termini di “Numero di Enti pubblici nell’ambito  regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il Servizio di Tesoreria  nell’ultimo decennio dalla data del bando” costituisce un requisito  soggettivo che non può essere elemento di schiacciante prevalenza a favore di  un determinato soggetto, quale dato di valutazione dell’offerta tecnica, in  quanto attiene alla “qualificazione  professionale” della banca e non alla “progettualità” di cui deve comporsi la proposta tecnica dell’offerta resa in competizione con  quella degli altri concorrenti, ai fini della disamina meritocratica della  Commissione giudicatrice. A conferma della propria tesi la Banca di Credito  Cooperativo di Riano ha evidenziato che anche la recente giurisprudenza  amministrativa, che in talune specifiche circostanze ha ritenuto non  “tassativa” la distinzione tra requisiti (soggettivi) di partecipazione e  requisiti (oggettivi) di valutazione dell’offerta, ha tuttavia evidenziato che,  in ogni caso, “la pregressa esperienza  non può avere un valore preponderante (CdS, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626),  pena la violazione della libera concorrenza “nel” e “sul”  mercato (Corte Cost., n. 401/07)”.

A riscontro  della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità nell’istruttoria  procedimentale il Comune di Montelibretti ha rappresentato, di  contro, che con la procedura in  questione sono state pienamente rispettate le regole della concorrenza, in  quanto non sono stati introdotti criteri restrittivi tali da impedire l’accesso  o la competizione concorrenziale ed ha evidenziato, altresì, che spetta all’Amministrazione  indicare i criteri di aggiudicazione nonché l’attribuzione del punteggio totale  a ciascun elemento dell’offerta e che il punteggio attribuito, in misura  maggiore al numero delle tesorerie amministrate, è stato ritenuto elemento di  fondamentale importanza per conoscere meglio la capacità organizzativa ed  imprenditoriale dell’Istituto concorrente, per cui lo stesso non appare né illogico,  né irragionevole e nemmeno sproporzionato rispetto all’oggetto della gara.

Ritenuto in diritto

La questione controversa prospettata a questa Autorità con l’istanza  di parere in esame attiene alla idoneità della disposizione di cui  all’art. 10 del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto a determinare  una disparità di trattamento tra i partecipanti, attraverso la previsione,  quale parametro di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del  requisito “soggettivo” dell’“Esperienza  maturata nel settore ed organizzazione del servizio”, individuata in  termini di “Numero di Enti pubblici  nell’ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il Servizio  di Tesoreria nell’ultimo decennio dalla data del bando”, alla quale viene  assegnato il significativo “peso”, in termini di punteggio, di un massimo di 40  punti.

Sulla problematica l’Autorità si è più volte pronunciata (cfr. Deliberazione  27 giugno 2007 n. 209; Deliberazione n. 30 del 6 febbraio 2007) sostenendo che  “la Stazione Appaltante nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi  di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente  evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in  conflitto con la normativa comunitaria e nazionale”.

Nel confermare il principio testé enunciato, questa Autorità ha  recentemente evidenziato che il divieto generale di commistione tra le  caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa  concorrente, conosce un’applicazione per così dire“attenuata” solo quando  consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure  di affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi presentano (cfr. parere  n. 5 del 14 gennaio 2010). In tal senso, peraltro, si esprime anche il costante  e consolidato orientamento della giurisprudenza del giudice amministrativo,  secondo cui, in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, il divieto di  commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione  dell’offerta costituisce un sicuro principio di derivazione nazionale e  comunitaria (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 11 febbraio 2009, n. 340;  T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 dicembre 2008, n. 3135; T.A.R. Sicilia,  Catania, Sez. III, 5 maggio 2008, n. 735; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n.  912; 8 marzo 2006, n. 1194; 13 novembre 2003, n. 7237; 16 aprile 2003, n. 1993)  con la sola eccezione del caso – che non ricorre nella fattispecie in  esame – in  cui gli aspetti organizzativi o le esperienze pregresse, per il loro stretto  collegamento con lo specifico oggetto dell’appalto, non vengano considerati in  quanto tali, ma come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico  servizio e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive  dell’offerta (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n.  5626; Cons. di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716; Cons. di Stato, Sez. VI,  9 giugno 2008, n. 2770; C.G.A., 22 giugno 2006, n. 296).

Di regola, quindi, l’accertamento dell’idoneità degli offerenti viene  effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici in conformità a requisiti di  capacità economica, finanziaria e tecnica, detti “criteri di selezione  qualitativa”. Di contro, l’aggiudicazione dell’appalto si fonda  alternativamente sui criteri del prezzo più basso o – come nel caso di specie –  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quest’ultimo basato, a sua volta,  su diversi criteri, collegati all’oggetto dell’appalto. In tal senso dispone il  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che – premessa all’art. 81 la possibilità di fare  alternativamente ricorso ai due criteri di cui sopra – prevede, all’art. 83,  che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa implichi la  valutazione di elementi pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle  caratteristiche del contratto tra cui, a titolo esemplificativo, oltre al  prezzo, “la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e  funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e  manutenzione, la redditività”. Peraltro, se è vero che i criteri di valutazione  dell’offerta che possono essere applicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  non sono tassativamente elencati dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici  e che tale disposizione lascia, quindi, alle amministrazioni medesime  discrezionalità nella scelta degli stessi, ciò nondimeno tale scelta può  riguardare soltanto elementi volti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Di conseguenza, nei casi – come quello in esame – in cui l’oggetto  dell’appalto non presenta specificità tali da giustificare il ricorso a criteri  valutativi del merito tecnico di tipo “soggettivo” sono esclusi come “criteri  di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” quelli che non  siano diretti ad identificare tale offerta, ma che siano – come quello sopra  richiamato – essenzialmente collegati alla valutazione dell’idoneità degli  offerenti ad eseguire l’appalto di cui trattasi, essendo il punteggio previsto dal  bando di gara attribuito alla “qualificazione  professionale”, peraltro individuata in termini particolarmente restrittivi,  attribuendosi rilievo al “Numero di  Enti pubblici nell’ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta  svolgendo) il Servizio di Tesoreria nell’ultimo decennio dalla data del bando”.

Inoltre, come correttamente evidenziato  dalla banca istante, sia la recente giurisprudenza amministrativa sia questa  Autorità hanno  precisato che, anche nei casi – diversi da quello in esame – in cui le procedure di  affidamento dell’appalto presentino specificità tali che gli aspetti  organizzativi o le esperienze pregresse vengano considerati non come requisiti  “soggettivi” ma piuttosto come parametro afferente alle caratteristiche  oggettive dell’offerta, la pregressa esperienza non può in ogni  caso avere un valore preponderante nella valutazione complessiva dell’offerta  stessa (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6002;  Cons. di Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626; Cons. di Stato, sez. V, 12  giugno 2009, n. 3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770; parere dell’Autorità  n. 97 del 13 maggio 2010).

Invece, nel caso di specie, la Commissione di gara disponeva di 100 punti, così distribuiti: “A) Esperienza maturata nel settore ed  organizzazione del Servizio – max punti 40; B) Elementi economici inerenti il  Servizio – max punti 50; C) Altri elementi a discrezione dell’offerente – max  punti 10”. Risulta evidente, pertanto, come nella fattispecie in esame il  requisito della pregressa esperienza dei concorrenti, suscettibile di  attribuzione di un massimo di 40 punti su 100, fosse potenzialmente in grado di  incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo  stabilito per gli altri profili dell’offerta, per cui anche sotto questo  ulteriore aspetto il punteggio assegnabile al requisito in questione appare  tale da alterare la concorrenza e il principio di parità di trattamento tra i  concorrenti.

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’art.  10 del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto non sia conforme  alla normativa di settore.

Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25  gennaio 2011

Il Segretario: Maria Esposito

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