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Parere n. 12 del 26 gennaio 2011

PREC 142/10/F

E’ illegittima l’esclusione del concorrente la cui offerta sia priva della indicazione della carica di legale rappresentate sui lembi di chiusura delle buste, non essendo esplicitamente prescritto tale adempimento nella documentazione di gara.

Invero, la lex specialis prevedeva che il soggetto tenuto a controfirmare o siglare i lembi di chiusura dovesse essere il legale  rappresentante, mentre non era espressamente previsto che tale soggetto dovesse esplicitare nell’occasione la propria carica o il nominativo del legale  rappresentante della società.

Pertanto, risultavano osservate le prescrizioni essenziali, inerenti la sigillatura effettuata con ceralacca dei lembi della busta, nonché l’apposizione della controfirma sui lembi medesimi, strettamente funzionali alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla “segretezza” dell’offerta nonché alla “par condicio” fra i concorrenti, non rinvenendo alcun obbligo, sanzionato a pena di esclusione, di esplicitare sui lembi del plico la carica e le generalità del sottoscrittore o il nominativo  del legale rappresentante.


Istanza di parere per la  soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.  163/2006 presentata dall’impresa Tomassini Style S.r.l. – Fornitura di n. 1  scuolabus con disponibilità al ritiro in permuta dello scuolabus in uso presso  il comune – Importo a base d’asta: euro 69.000,00 – S.A.: Comune di Sellano (PG).

Il Consiglio

Vista la relazione  dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 6 maggio 2010 è pervenuta  all’Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa  Tomassini Style S.r.l. ha lamentato l’illegittimità della propria esclusione  dalla procedura di gara per la fornitura in oggetto, disposta dal Comune di  Sellano.

Nello specifico, l’impresa istante ha rappresentato che la Commissione di gara, in sede di controllo dei plichi  pervenuti “ricontrollate le prescrizioni del disciplinare di gara dove si ribadisce che il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura dal  legale rappresentante della ditta concorrente”, ha rilevato che i plichi “di cui al numero di gara 1 (quello dell’istante Tomassini Style S.r.l.), 3 e 4 sono controfirmati senza l’indicazione della carica e del nominativo del legale rappresentante della società o della ditta e quindi non essendo individuabile a quale persona e carica corrispondano le sigle o firme riportate sui plichi”, ed in ragione di ciò ha disposto l’esclusione dell’impresa istante  e di altre due imprese concorrenti.

La Tomassini Style S.r.l. ha contestato l’esclusione disposta a suo carico, premettendo che il  plico esterno di cui trattasi è stato sigillato sui lembi di chiusura, al di sopra dei quali è stato apposto anche il timbro della società e la firma del procuratore alle gare, il quale ha anche sottoscritto la documentazione di gara e l’offerta economica. Il disciplinare di gara, peraltro, sotto la rubrica “modalità di presentazione delle offerte” prevede che “il plico (quello  contenente le buste della documentazione amministrativa, della offerta  qualitativa e dell’offerta economica), a pena di esclusione, dovrà essere sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta concorrente, riportante  esternamente, oltre all’indicazione del nominativo della ditta concorrente e l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura: “GARA AD EVIDENZA PUBBLICA per la fornitura di n.1 SCUOLABUS con ritiro di scuolabus USATO-NON APRIRE”. Pertanto, ad avviso dell’impresa  istante, il disciplinare di gara non prevedeva che il soggetto, alla cui cura era rimesso di controfirmare i lembi di chiusura, dovesse esplicitare  nell’occasione la propria carica o il proprio nominativo e, in ogni caso, la provenienza del plico da parte della società era garantita, nella fattispecie, dall’apposizione sui lembi del timbro della società, mentre la carica rivestita  e le generalità di chi sottoscriveva erano quelle stesse esplicitate negli atti  di gara e nell’offerta, unici documenti per i quali tale incombente era  previsto come necessario, così come la segretezza e l’integrità erano ampiamente garantite dalla chiusura con ceralacca dei lembi della busta-contenitore.

In riscontro all’istruttoria procedimentale, avviata da questa Autorità con nota del 15 giugno 2010, la stazione appaltante ha replicato con nota del 17 giugno 2010, confermando quanto  risultante dagli atti prodotti e deducendo la legittimità del proprio operato  esclusivamente in ragione della “finalità  di tutelare la par condicio tra i concorrenti, assicurando l’autenticità della  chiusura originaria proveniente dal mittente ed evitando la manomissione del  contenuto del plico e la segretezza dell’offerta”.

Ritenuto in diritto

Ai fini  della definizione della questione controversa sottoposta a questa Autorità con  l’istanza di parere in oggetto occorre preliminarmente rilevare che il  disciplinare di gara, al punto 1, sotto la rubrica “Modalità di presentazione delle offerte” prevede che “il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato, controfirmato o siglato  sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta concorrente, riportante esternamente, oltre all’indicazione del nominativo della ditta  concorrente e l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura: “GARA AD  EVIDENZA PUBBLICA per la fornitura di n. 1 SCUOLABUS con ritiro di scuolabus  USATO-NON APRIRE”.

Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince chiaramente che il soggetto tenuto a controfirmare o siglare i lembi di chiusura era il legale  rappresentante, mentre non era espressamente previsto che tale soggetto dovesse esplicitare nell’occasione la propria carica o il nominativo del legale  rappresentante della società.

Nel caso di specie, risulta (dal verbale  di Commissione redatto in data 8 aprile 2010) che la società istante Tomassini  Style S.r.l. ha presentato il plico di cui sopra regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, ma recante solo il timbro della società  partecipante alla gara (“mittente”) e non anche l’indicazione della carica e del nominativo del legale rappresentante della società stessa, che erano comunque ben esplicitati negli atti di gara e nell’offerta, unici documenti per i quali tale incombente era necessario e poteva giustificarsi.

Pertanto, alla luce del significato letterale della lex specialis di gara risultano osservate le prescrizioni essenziali, inerenti la sigillatura  effettuata con ceralacca dei lembi della busta, nonché l’apposizione della controfirma sui lembi medesimi, strettamente funzionali alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla “segretezza” dell’offerta nonché alla “par condicio” fra i concorrenti, mentre non si evince alcun obbligo, sanzionato a pena di esclusione, di esplicitare sui  lembi del plico la carica e le generalità del sottoscrittore o il nominativo  del legale rappresentante.

Ne discende che la stazione appaltante in nessun caso avrebbe potuto disporre l’esclusione dell’istante Tomassini Style  S.r.l..

Invero, la stessa sigillatura mediante  ceralacca, operata nella fattispecie, ed il timbro della società risultano esaustivamente rispondenti al fine precipuo di assicurare la chiusura e di  confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni del contenuto del plico stesso e, quindi, la  necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della par condicio. Inoltre, l’apposizione della controfirma sui lembi di  chiusura, nonché del timbro della società era idonea a consentire, nella fattispecie, di evitare (non solo) la manomissione da parte di terzi del plico,  ma anche di attestare che il contenuto dello stesso fosse quello approvato dal  concorrente che lo aveva presentato e, quindi, la provenienza dall’offerente,  nel rispetto del principio dell’integrità e imputabilità dell’offerta che  governa la materia delle gare pubbliche.

Per altro verso, l’esegesi della portata delle clausole che comminano l’esclusione dell’offerta per violazione delle  regole di formazione della stessa, nell’ambito di una gara pubblica, deve  essere condotta secondo un criterio rigoroso, che impone di circoscrivere gli  effetti della sanzione entro l’ambito oggettivo espressamente definito dalla  stessa previsione e che impedisce ogni lettura che estenda l’efficacia della  stessa oltre i limiti di riferimento chiaramente ricavabili dall’esame del dato  testuale (cfr. in tal senso Consiglio Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 918).

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dalla gara dell’impresa  concorrente Tomassini Style S.r.l. disposta dal  Comune di Sellano non sia conforme  alla lex specialis.

Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4  febbraio 2011

Il Segretario: Maria Esposito

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