Sending
Questo articolo è valutato
4 (1 vote)

Le pubbliche amministrazioni possono realizzare le attività di loro competenza attraverso propri organismi, chiamati società in house, senza quindi ricorrere al mercato per procurarsi (mediante appalti) i lavori, i servizi e le forniture ad esse occorrenti o per erogare alla collettività (mediante affidamenti a terzi) prestazioni di pubblico servizio.

Gli organismi in house, sono formalmente distinti dall’amministrazione pubblica, ma, non hanno alcuna autonomia decisionale, in quanto essi rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l’amministrazione stessa si avvale per soddisfare proprie esigenze. Un requisito fondamentale delle società in house è la composizione della compagine sociale che deve essere composta esclusivamente da pubbliche amministrazioni.

Il “controllo analogo” è in buona sostanza la capacità delle amministrazioni di guidare le scelte della società in house, è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico. Infatti, la società in house, è, in realtà, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, assimilabile ad un ente pubblico (cfr. le pronunce citate della Corte di Cassazione, ordinanze 5 aprile 2013, n. 8352, 3 maggio 2013, n. 10299 e sentenza SS.UU. 25 novembre 2013, n. 26283); Il “controllo analogo”, quindi, garantisce che le azioni compiute da una società in house rispecchiano la volontà degli enti pubblici che le hanno determinate.

Sending
Questo articolo è valutato
4 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.